Validità dell'atto di messa in mora: rilevante la formulazione
03 Marzo 2016
Ai fini della qualificazione di una comunicazione come atto di costituzione in mora, non è sufficiente che la stessa contenga una richiesta di pagamento di somme di denaro determinate o determinabili nel loro ammontare, ma è necessario che non sia formulata in termini di mera congettura e che non contenga riserve: l'allegazione della fonte del credito (nella specie, a titolo di quote contributive), ove si traduca in una deduzione del tutto generica, esplorativa ed ipotetica, non può dunque ritenersi idonea a fondare una pronuncia di condanna.
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