Sulla decorrenza del termine breve di impugnazione
03 Marzo 2017
Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 92/2012, la decorrenza del termine breve di impugnazione è ancorato alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno: decorso il termine breve (30 giorni) per l'impugnazione ex art. 1, comma 58, della legge 92/2012, l'atto di gravame va dichiarato inammissibile. (Nella specie, la Corte ha altresì rilevato che funzione specifica del rito “Fornero” è quella di giungere in tempi rapidi ad una decisione relativa all'impugnativa del licenziamento nell'interesse di entrambe le parti, e non quella di offrire una maggiore tutela al lavoratore). |