P.A.: obbligo di tentare il repêchage prima del collocamento di disponibilità

La Redazione
03 Aprile 2017

Anche quando il personale sia inferiore alle 10 unità, la P.A. datrice di lavoro ha l'obbligo di vagliare ogni possibile tentativo di repêchage dei lavoratori in esubero prima di procedere al collocamento di disponibilità. Così si esprime la Cassazione con la sentenza del 6 marzo 2017, n. 5543.

Un lavoratore presso una P.A. proponeva ricorso per chiedere l'accertamento della illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia di un patto di declassamento, previsto nel verbale di contrattazione decentrata, che lo aveva dequalificato dalla sua posizione di dirigente.

Soccombente sia in primo grado che in Appello, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione.

La Cassazione, con la sentenza 6 marzo 2017, n. 5543, respinge il ricorso del lavoratore. Contrariamente a quanto asserito dal lavoratore, il comma 7, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, nel disciplinare le eccedenze di personale, impone alla P.A. datrice di lavoro l'obbligo di tentare il repêchage per i lavoratori in esubero prima di procedere con il collocamento in disponibilità.

La Cassazione ribadisce che, conformemente sia al dato letterale sia all'evoluzione legislativa dell'istututo, tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano meno di 10 unità impiegate. Tra le possibilità di ricollocazione del personale, inoltre, le P.A. possono ricorrere alle tipologie di utilizzazione cui è possibile giungere mediante accordo durante la procedura di mobilità collettiva.

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