Cessione ramo aziendale: dimissioni tacite?

06 Luglio 2017

Può legittimamente il dipendente non presentarsi al lavoro, se contrario alla cessione del proprio contratto, successiva al trasferimento di una parte dell'azienda? Può dedursi un rifiuto alla prosecuzione del rapporto di lavoro?

Può legittimamente il dipendente non presentarsi al lavoro, se contrario alla cessione del proprio contratto, successiva al trasferimento di una parte dell'azienda? Può dedursi un rifiuto alla prosecuzione del rapporto di lavoro?

Il trasferimento aziendale, ex art. 2112 c.c., comporta la cessione automatica ex lege dei contratti di lavoro, con la conseguente prosecuzione del rapporto con il concessionario. Tale successione legale non richiede una espressa manifestazione da parte del lavoratore ceduto del proprio consenso, non essendo riconosciuto in capo allo stesso alcun diritto di opposizione ex ante. Il cessionario non può, dunque, trarre dall'assenza del dipendente l'esternazione di una volontà idonea ad impedire l'automaticità della cessione, in quanto, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1406 ss. del c.c., il consenso del ceduto non configura un elemento costitutivo della fattispecie. Il lavoratore, in forza del 4° comma dell'art. 2112 c.c., ha la facoltà di dare le proprie dimissioni, con diritto all'indennità di mancato preavviso ex art. 2119 c.c., nella specifica ipotesi in cui le proprie condizioni di lavoro abbiano subito una modifica sostanziale. Si confronti: Cass. n. 5678/2013 e n. 12919/2017.

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