Lavoro prestato oltre l'orario normale, ma entro il limite legale: quale disciplina?
03 Agosto 2015
Cass. sez. lav., 22 luglio 2015, n. 15373
Un lavoratore, vistasi rigettata dalla Corte d'Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, la domanda volta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10%, ricorreva in Cassazione.
I giudici di legittimità, riprendendo un consolidato orientamento, affermano che nelle ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore a quello predeterminato per legge, la stessa contrattazione può stabilire che il superamento dell'orario contrattuale, fino al limite di quello legale, non sia compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario. Di conseguenza, in tali casi, la maggiorazione per lavoro straordinario può essere inferiore al 10% della paga ordinaria.
Inoltre, continua la Cassazione, poiché l'art. 36 Cost. nulla stabilisce circa la struttura della retribuzione e l'articolazione delle voci che la compongono, “è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale. Quanto alle modalità di determinazione di tale maggiorazione, esse non possono che essere individuate nella contrattazione collettiva, poiché, se il lavoro straordinario è individuato come tale esclusivamente dalla fonte pattizia, non può poi negarsi a quest'ultima il potere di regolamentare l'istituto anche sotto tale aspetto”. Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso. |