Il motivo ritorsivo nel licenziamento
09 Agosto 2016
È prevista la reintegra del lavoratore anche qualora il licenziamento sia determinato da motivi ritorsivi? In base all'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, è nullo il licenziamento discriminatoro, qualificato come tale sulla base del mero trattamento verso il lavoratore, risultante come obbiettivamente deteriore per ragioni prettamente personali, prescindendo dalle motivazioni addotte dal datore di lavoro. La suddetta disposizione è stata oggetto di interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza, includendovi anche il licenziamento c.d. ritorsivo. Si sottolinei, però, che in quest'ultima fattispecie sarà necessario accertare l'illiceità del motivo, unico e determinante il recesso datoriale. La dichiarazione di nullità, e la reintegra del lavoratore, è dunque subordinata alla prova della sussistenza di una reazione arbitraria ed ingiusta ad un comportamento legittimo del lavoratore. In merito: Corte di Cassazione sent n. 6575/2016. |