Articolo 18 ed indennità sostitutiva della reintegrazione: le Sezioni Unite sciolgono un nodo ventennale
04 Settembre 2014
Ove il lavoratore invalidamente licenziato in regime di tutela reale opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 18 dello Statuto dei Lavoratori Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la pronunzia del 27 agosto 2014, n. 18353.
La fattispecie
Un lavoratore, dopo la sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori), aveva esercitato nel novembre 2000 l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione (come noto, pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto), la quale era stata materialmente corrisposta dal datore di lavoro solo nel febbraio 2002.
Nelle more dell'adempimento, il lavoratore aveva richiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di tutte le retribuzioni mensili maturate medio tempore. In primo grado, sulla scorta dell'allora prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, era stato riconosciuto il diritto al risarcimento in misura corrispondente alle mensilità del periodo intermedio, mentre la Corte d'Appello, in riforma della decisione, aveva revocato il provvedimento di ingiunzione, sul presupposto, affermato da altro orientamento giurisprudenziale, che la comunicazione del lavoratore di optare per le 15 mensilità in sostituzione della reintegrazione ha l'effetto di determinare la cessazione del rapporto di lavoro.
Tali decisioni di segno contrapposto si ascrivono ad un ventennale dibattito giurisprudenziale che le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno inteso comporre.
I principi di diritto
Prima della nota novella apportata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), l'articolo 18, per quanto qui rileva, prevedeva che, in caso di pronunzia giudiziale di reintegrazione sul luogo di lavoro «al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto». Tale disposizione normativa è stata variamente interpretata dalla giurisprudenza, la quale è giunta a conclusioni differenti in merito al momento in cui, esercitata l'opzione, il rapporto di lavoro deve intendersi estinto, con tutte le relative conseguenze, fra l'altro, in punto di individuazione del momento in cui deve ritenersi parimenti estinto, insieme al rapporto di lavoro, anche l'obbligazione retributiva. La questione è di grande rilevanza posto che, tra il momento di esercizio dell'opzione da parte del prestatore di lavoro, da un lato, ed il momento di pagamento dell'indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro, dall'altro lato, può trascorrere un periodo temporale non indifferente (nel caso al vaglio delle Sezioni Unite, oltre un anno).
Un primo orientamento, sulla scorta della pronunzia della Corte Costituzionale 4 marzo 1992, n. 81, ha affermato che il rapporto di lavoro non si estingue per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, bensì solo per effetto del pagamento dell'indennità sostitutiva (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6 marzo 2003, n. 3380).
Successivamente, un secondo orientamento, da un lato, ha affermato che il rapporto di lavoro si estingue – non già al momento del pagamento dell'indennità sostitutiva, bensì, anteriormente – al momento della comunicazione dell'opzione del lavoratore per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione; dall'altro lato, sulla scia del precedente orientamento, ha concluso che l'ammontare del risarcimento del danno da ritardo deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga interamente soddisfatto (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 16 novembre 2009, n. 24199). Quindi «questa nuova costruzione delle pronunce del novembre-dicembre 2009 di questa Corte, che riformula nella sostanza l'orientamento tradizionale, opera una scissione: il rapporto di lavoro si estingue subito con l'esercizio dell'opzione del lavoratore; permane invece l'obbligo risarcitorio pari alle retribuzioni perdute fino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva» (Cass. n. 18353/2014).
Un terzo orientamento, infine, ha affermato che l'esercizio dell'opzione comporta l'immediata estinzione del rapporto di lavoro, mentre, per il periodo successivo a tale momento, l'omesso pagamento dell'indennità sostitutiva determina solamente l'applicazione dei principi generali dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, «restando perciò indifferenti, per la parametrazione del danno, l'ammontare della retribuzione globale già riconosciuta al lavoratore» (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 25 settembre 2012, n. 16228; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 20 settembre 2012, n. 15869).
Le conclusioni
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento (Cass. n. 18353/2014) aderiscono a quest'ultimo indirizzo ed esprimono il principio di diritto per cui, in presenza di un licenziamento invalido nell'area di tutela reale, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, senza che permanga alcun obbligo retributivo per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore, né può essere pretesa dal datore, con l'ulteriore conseguenza che il ritardo nel pagamento di tale indennità, quale prevista dall'art. 18, comma 5, L. 300/1970 (nel testo precedente le modifiche introdotte dalla L. 92/2012), è soggetto alla disciplina della mora debendi di cui all'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., fatta salva la prova, a carico del lavoratore, di un danno ulteriore.
Ad ulteriore conferma della propria posizione, le Sezioni Unite fanno espresso riferimento alla riformulazione dell'art. 18, Statuto dei Lavoratori, operata dalla Legge Fornero, laddove il nuovo testo di legge espressamente prevede che l'esercizio da parte del lavoratore dell'opzione per le 15 mensilità in luogo della reintegrazione «determina la risoluzione del rapporto di lavoro».
Fonti giurisprudenziali
Primo orientamento:
Secondo orientamento:
Terzo orientamento (al quale aderisce Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 18353/2014):
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