Visite personali di controllo
13 Ottobre 2014
Le visite personali di controllo dei lavoratori, ad opera del datore di lavoro, sono legittime e secondo quali criteri?
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate, ad eccezione dei casi in cui siano indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti (L. n. 300/1970, art. 6). In tali casi le perquisizioni possono essere effettuate soltanto a condizione che: - siano eseguite all'uscita del luogo di lavoro; - siano salvaguardate la dignità e riservatezza del lavoratore; - avvengano con l'ausilio di sistemi di selezione automatica casuale rispetto alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi e le modalità delle visite personali devono essere concordate con le rappresentanze sindacali aziendali (in mancanza provvede, a richiesta del datore di lavoro, la Direzione provinciale del lavoro). Le modalità indicate per l'esercizio del controllo sono dirette a dare un carattere impersonale alle visite, salvaguardando la serenità dell'ambiente lavorativo. Si tratta in ogni caso di controlli che devono svolgersi con il consenso dell'interessato e non possono essere imposti coattivamente: il rifiuto ingiustificato può tuttavia configurare un comportamento illecito sotto il profilo disciplinare (Corte cost. 25 giugno 1980, n. 99). L'ispezione sugli effetti personali del lavoratore (borse, pacchi, ecc.) non rientra nelle limitazioni di legge (Cass. 29 ottobre 1999, n. 12197). |