Invenzioni del lavoratore
10 Ottobre 2014
Quali sono i diritti del datore di lavoro e del lavoratore nel caso di invenzione industriale del dipendente?
Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) prevede il diritto del lavoratore a essere riconosciuto come autore dell'invenzione effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti del lavoratore e del datore di lavoro in relazione alle diverse tipologie di invenzione industriale sono così disciplinati (art. 64): a) invenzione di servizio, in quanto costituisce l'oggetto del contratto individuale di lavoro che contiene l'esplicita previsione di uno speciale corrispettivo: i diritti di sfruttamento economico appartengono all'imprenditore; il dipendente ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'opera oltre al corrispettivo per l'attività inventiva stabilito dal contratto (Cass. n. 1285/2006); b) invenzione di azienda, realizzata durante l'esecuzione del contratto individuale di lavoro che prevede lo svolgimento di attività di ricerca rivolta all'invenzione senza tuttavia prevedere un compenso specifico per tale attività (Cass. n. 11305/2003): i diritti di sfruttamento economico appartengono all'imprenditore; al lavoratore, oltre al diritto ad essere riconosciuto autore dell'opera, spetta un "equo premio"; c) invenzione occasionale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro (l'attività inventiva non è dedotta in contratto né vengono utilizzati strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro): al lavoratore spettano sia il diritto morale, sia i diritti economici. Per l'imprenditore è previsto un diritto di prelazione all'uso commerciale (anche non esclusivo) dell'invenzione stessa o per l'acquisto del brevetto. |