Contratti speciali di somministrazione e trattamento economico

La Redazione
03 Ottobre 2016

In tema di somministrazione di lavoro a termine, autorizzata anche a fronte di esigenze ordinarie e prevedibili dell'attività imprenditoriale, sussiste una netta dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, ...

In tema di somministrazione di lavoro a termine, autorizzata anche a fronte di esigenze ordinarie e prevedibili dell'attività imprenditoriale, sussiste una netta dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, che la legge n. 1369 del 1960 vietava: la titolarità formale del rapporto resta in capo all'Agenzia nella forma di lavoro subordinato, mentre la prestazione lavorativa è resa dal lavoratore somministrato in favore dell'utilizzatore (o committente), soggetto che rimane terzo rispetto al rapporto formale e che instaura con il lavoratore un “rapporto di mero fatto”, esercitando su di esso i poteri di direzione e controllo ed essendo responsabile nei confronti dei terzi dei danni dal medesimo arrecati nell'esercizio delle sue mansioni; a fronte di siffatta situazione la legge garantisce al lavoratore somministrato non solo la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali, ma anche la parità di trattamento - assente, invece, nella disciplina dell'appalto - rispetto al trattamento economico e normativo riconosciuto dall'utilizzatore ai propri dipendenti.

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