Pubblico impiego: le mansioni riconducibili alla stessa categoria escludono il demansionamento
03 Ottobre 2017
Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva: questo è quanto ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 21261 del 13 settembre 2017.
Il Provvedimento in commento trova la sua origine nel ricorso di un funzionario comunale, responsabile di Segreteria, che era stato adibito a ricoprire mansioni di responsabilità di altre unità operative in seguito alla soppressione del dipartimento presso il quale era impiegato. La decisione del datore di lavoro veniva sottoposta al tribunale, che accoglieva in parte le doglianze del lavoratore; in particolare, il giudice di primo grado riconosceva il demansionamento del ricorrente, supportato dalle testimonianze dei colleghi e da comunicazioni interne da cui emergeva la scarsa utilizzazione del lavoratore. Il giudice riteneva sussistente anche il conseguente danno biologico, e disponeva la reintegrazione del ricorrente in attività equipollenti.
La pronuncia veniva impugnata. La Corte d'Appello confermava in parte la decisione di primo grado: in particolare riteneva che non fosse stata utilizzata pienamente la professionalità del lavoratore, configurandosi quindi un demansionamento, ma riduceva l'entità del risarcimento del danno.
A seguito di questa sentenza, il datore di lavoro, proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, investita delle questione, ha smentito le conclusioni cui era giunto l'Appello, dando rilievo, invece, a quanto sostenuto dal legale del Comune, il quale affermava come “nell'ambito del pubblico impiego tutte le mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento sono equivalenti”, e sottolineava che in questa vicenda, una volta soppressa la segreteria, “al lavoratore era stata assegnata la direzione di unità operative tutte professionalmente equivalenti”. Continuando nella loro analisi, i giudici hanno precisato che “nel pubblico impiego condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso, da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”. Di conseguenza, non vi è alcuna violazione qualora “le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo”. Nel caso di specie, concludono i magistrati, non emerge che “le mansioni attribuite dal Comune non fossero riconducibili nell'alveo dell'area e della posizione organizzativa rivestita”. Per i motivi appena esposti, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio all'Appello per un nuovo esame della stessa.
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