Assunzione disabile in somministrazione e incentivi: verifica dell’incremento occupazionale

La Redazione
04 Gennaio 2017

In caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto, richiesta dalla normativa in materia per la concessione degli incentivi, va riferita all'impresa utilizzatrice e non all'Agenzia del lavoro. Così il Ministero del Lavoro con Interpello n. 23/2016.

Sollevato dall'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro un quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art. 13, L. n. 68/1999 (così come modificato dall'art. 10, D.Lgs. n. 151/2015) sugli incentivi economici per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 23/2016, ritiene che, per una uniforme applicazione degli incentivi, in caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all'impresa utilizzatrice (e non all'Agenzia del lavoro).

Inoltre, venivano richiesti chiarimenti circa il requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile (ex art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2015) ai fini della computabilità della quota di riserva.

A parere del Ministero del Lavoro, ai fini della copertura della quota d'obbligo ex art. 3, L. n. 68/1999, il lavoratore somministrato disabile dovrà essere computato nell'organico dell'utilizzatore nella misura in cui l'impiego nella medesima azienda utilizzatrice non sia inferiore a dodici mesi.

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