Dal Ministero del Lavoro l'aggiornamento al 31 marzo 2016 delle risposte ai quesiti più frequenti in merito alla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in vigore dal 12 marzo u.s.
Queste le nuove FAQ pubblicate sul sito cliclavoro.gov.it
Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'art. 2113, co. 4 c.c. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri all'art. 411 c.p.c. che individua, testualmente, la "sede sindacale". Cosa si intende esattamente per “sede sindacale”?
Tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto.
In caso d'invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, quelle telematiche vanno revocate?
No, in questo caso non è necessaria la revoca.
Se la data di decorrenza delle dimissioni coincide con il sabato o un giorno festivo, quale giorno andrà inserito?
La nuova modalità telematica di trasmissione delle dimissioni non ha innovato la disciplina giuridica che regola il rapporto di lavoro, ma solo la modalità di tale trasmissione. Se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il conteggio dei giorni comprende giorni consecutivi e quindi il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo.
I lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica dovranno effettuare la procedura?
Sì, in quanto la procedura deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, come ha specificato la Circolare n. 12/2016, a prescindere dalla natura del datore di lavoro.
Per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la nuova procedura?
Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l'agenzia di somministrazione ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie escluse, di cui all'art. 26, co. 7, D.Lgs. n. 151/2015 e riprese dalla Circolare n. 12 del 4 marzo 2016.