Successione di contratti a termine e intento fraudolento

La Redazione
04 Maggio 2015

L'indicazione della durata contrattuale con la formula “max giorni …” non viola la norma di cui all'art. 332, n. 4, Cod. Nav. ma, pur in presenza di una norma astrattamente idonea a prevenire l'abuso, non può escludersi in concreto che possa ritenersi configurabile, nel ricorso al contratto a termine, un comportamento in frode alla legge sanzionabile ex art. 1344 c.c.

L'indicazione della durata contrattuale con la formula “max giorni …” non viola la norma di cui all'art. 332, n. 4, Cod. Nav. ma, pur in presenza di una norma astrattamente idonea a prevenire l'abuso, non può escludersi in concreto che possa ritenersi configurabile, nel ricorso al contratto a termine, un comportamento in frode alla legge sanzionabile ex art. 1344 c.c. Tale intento fraudolento va escluso quindi tenuto conto della sporadicità degli incarichi, della breve durata e dell'ampio lasso di tempo intercorso fra la conclusione di ciascuno di essi e la stipula del successivo. L'arco temporale complessivo in cui si siano succeduti i contratti, con intervallo superiore a sessanta giorni tra una assunzione e l'altra, è manifestazione della mancanza di una valida programmazione dell'attività da parte del datore di lavoro con l'intento di frantumare un unico reale rapporto in plurimi contratti a tempo determinato.

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