Somministrazione a termine: sull'applicabilità del regime decadenziale
09 Maggio 2016
Massima
In tema di somministrazione di lavoro, il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 della L. n. 604 del 1966 art. 32, comma 4, della L. n. 183 del 2010 articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Il caso
La lavoratrice conveniva in giudizio la società interinale assumendo di aver lavorato alle sue dipendenze con un contratto di lavoro a tempo determinato seguito da una serie di proroghe, finalizzato alla somministrazione di lavoro presso l'azienda ospedaliera utilizzatrice, lamentando la violazione da parte della società di somministrazione, dell'art. 43 CCNL dei Lavoratori Somministrati che prevede la trasformazione del contratto a tempo indeterminato superati, 36 mesi di attività, anche non consecutivi, con la medesima impresa utilizzatrice. La società Alfa si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del termine apposto al contratto di lavoro in questione ai sensi e per gli effetti dell' art. 32 L. 183/10 Le questioni
La prima questione esaminata nel presente giudizio attiene l'applicabilità (o meno) del termine decadenziale introdotto dal cd. Collegato Lavoro, all'ipotesi di impugnativa del termine apposto al contratto di somministrazione, qualora il lavoratore richieda la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla medesima società interinale, e non in capo alla società utilizzatrice.
Nel merito, poi, il Tribunale, offrendo una interpretazione costituzionalmente orientata del CCNL di categoria, in conformità agli artt. 3 51 Cost. La soluzione giuridica
Il Tribunale partenopeo ha affermato, in maniera recisa, che qualora la domanda del lavoratore somministrato, avente ad oggetto la conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine oggetto di plurime proroghe, non sia volta alla costituzione o all'accertamento di un “rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”, non trovano applicazione i rigidi termini di decadenza dettati dall' art. 32 della L. 183/10
Pertanto, il Giudice del Lavoro tenuto conto che, nella fattispecie, la lavoratrice aveva prestato la propria attività professionale per oltre 5 anni in favore del medesimo utilizzatore, in applicazione dell'art. 43 CCNL del settore (imprese di somministrazione), ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società somministratrice (comma 5 art. 43 CCNL). Osservazioni
La decisione in commento si inserisce nel più ampio dibattito – che anche di recente ha registrato pronunce discordanti (cfr. App. Roma sentenza n. 951/2013 del 29.1.2013 e sentenza n. 1174/2013 del 5.2.2013 che, negando la applicabilità dell'art. 32 Collegato Lavoro alle fattispecie della somministrazione e del lavoro temporaneo, si sono poste in aperto contrasto con Cass. n. 1148/13 Decreto Legislativo n. 276 del 2003
È opportuno inquadrare preliminarmente, a livello normativo, la disciplina richiamata dalla società convenuta a sostegno dell'eccezione di decadenza formulata in via preliminare. In particolare l' art. 32 della L. n. 183/2010 art. 6 della L. n. 604/1966
La richiamata norma ha infatti previsto che, la mancata impugnazione del licenziamento entro il termine di 60 giorni indicato dall' art. 6, L. 604/1966 art. 8, L. 604/1966
Inoltre, al comma 3, rubricato "Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato", come modificato dalla Riforma Fornero, è previsto che "le disposizioni di cui all'articolo 6 della L 604/1966, come modificato dal co. 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6.9.2001, n. 368, e successive modificazioni".
Il successivo comma 4 precisa, poi, che le medesime disposizioni (e, dunque, anche i termini decadenziali) si applicano anche "a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6.9.2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6.9.2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge: c) (…); d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
L'applicabilità della citata normativa alla fattispecie dedotta in giudizio, avente ad oggetto la richiesta del lavoratore somministrato di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della ApL (Agenzia per il Lavoro), è stata esclusa in maniera recisa dal Tribunale di Napoli.
Tale pronuncia rimarca la differenza ontologica tra il contratto di somministrazione a tempo determinato ed il contratto a termine che costituiscono, evidentemente, fattispecie ben distinte cui il legislatore ha riservato un differente e specifico trattamento normativo e che non possono essere accomunate, nemmeno in via analogica, ove non espressamente previsto e nell'ambito dei limiti eventualmente dettati dalla legge.
A conferma di tale assunto è possibile richiamare proprio l'elenco dell'articolo 32, comma 4 che, alle lettere a) e b) fa riferimento ai contratti a termine e, alla lettera d) aggiunge, come ipotesi distinta, la somministrazione irregolare; così chiarendo, il legislatore, che, almeno ai fini del comma 4, contratto a termine e somministrazione sono fattispecie differenti e non l'una (la somministrazione a tempo determinato) una specie dell'altra (il contratto a termine). A maggior ragione quanto innanzi affermato vale, poi, per l'ipotesi in cui il lavoratore rivolga le proprie istanze non all'utilizzatore ma alla stessa ApL.
Tra l'altro l' articolo 10 del D ecreto L egislativo 368/2001 legge 183/2010 legge 28.6.2012, n. 92 Appare evidente che il richiamo al lavoro temporaneo va oggi interpretato come riferito alla somministrazione (all'epoca dell'approvazione del D ecreto L egislativo 368/2001 Decreto Legislativo 276/2003 articolo 10 del D ecreto L egislativo 368/2001
L'esclusione, infatti, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, si riferisce al “campo di applicazione”, con ciò significando, il legislatore, che il lavoro temporaneo prima, la somministrazione in seguito, esulano totalmente dall'ambito applicativo di tutte le norme che regolano le conseguenze dell'illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro (cfr. App. Roma, 29.1.2013).
A sancire definitivamente la netta distinzione tra le richiamate fattispecie è anche intervenuta la Corte di Giustizia Europea, con la decisione dell'11.4.2013, causa C-290/2012, stabilendo che “il lavoro a termine e la somministrazione di manodopera sono due fattispecie giuridiche regolate in maniera diversa dal diritto comunitario e per tale motivo non è possibile applicare al lavoratore interinale la medesima disciplina prevista per il lavoratore a termine dall'accordo quadro”.
Va infine, per dovere di completezza, segnalata una pronuncia della Corte di Appello di Brescia che, oltre a confermare la inapplicabilità del regime decadenziale di cui alla L. n. 183/10 In particolare, secondo la Corte bresciana, “l'art. 32 introduce, nel regime della decadenza, un'inequivocabile distinzione tra l'impugnazione dei contratti a termine e quella delle altre tipologie di contratti flessibili o di cui è contestata la qualificazione. Solo per i primi, infatti, viene dettata una disposizione transitoria che impone espressamente l'applicazione della disposizione in questione ai rapporti in corso ed a quelli già esauriti, con termine da computarsi a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge (e quindi con facoltà di contestazione della validità del contratto sino al 23.1.2011). Ne consegue, per quanto interessa nella specie, che i rapporti contrattuali di somministrazione in corso o già esauriti al 24.11.2010 sono da considerarsi sottoposti unicamente agli ordinari termini di prescrizione dei diritti e ciò in quanto, diversamente opinando, si dovrebbe considerare del tutto priva di senso la disposizione transitoria dettata in tema di contratti a termine, mentre la stessa è indispensabile – nei limiti di materia in cui opera – ad introdurre una decadenza nuova e con un regime del tutto speciale che ne ancora la decorrenza all'entrata in vigore della norma e non alla scadenza contrattuale” ( App. Brescia , sent. n. 197/13 ).
In conclusione, a parere dello scrivente, una riforma così invasiva avrebbe necessitato di maggiore attenzione da parte del legislatore tenuto conto delle ripercussioni di una non corretta, o quantomeno incerta, applicazione dei termini di decadenza sul fondamentale diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.
Fermo quanto innanzi si ritiene, in ogni caso, che la pronuncia in commento abbia avuto il merito di affrontare e risolvere, con encomiabile pragmatismo, una questione giuridica molto complessa senza appesantire il decisum di inutili acrobazie interpretative, focalizzando l'attenzione sulla lettera della legge che, ove ha inteso estendere la innovativa e severa disciplina decadenziale di cui all' art. 32, comma 4, L. 183/10 |