Infortunio in itinere
04 Giugno 2015
È coperto da assicurazione l'infortunio “in itinere” occorso al lavoratore che usa un mezzo di trasporto privato?
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato (Cass. 6 ottobre 2004, n. 19940). L'utilizzo di un mezzo privato può ritenersi necessitato quando o mancano mezzi pubblici (Cass. 3 maggio 2003, n. 6722) ovvero, pur essendoci, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro (ad es. a causa dello sciopero dei mezzi pubblici: Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) o il rientro (per brevità della pausa pranzo: Cass. 10 dicembre 2007, n. 25742) ovvero comportino eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare (Cass. 7 agosto 2003, n. 11917). Restano comunque esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (Cass. 18 marzo 2004, n. 5525). Su infortunio in itinere e rischio elettivo (per es. decidere di servirsi di mezzi propri) - che si configura come l'unico limite in grado di escludere l'occasione di lavoro e, dunque, l'indennizzabilità dell'evento dannoso - si sono pronunciate anche altre rilevanti sentenze: Cass. 29 settembre 2005, n. 19047; Cass. 8 giugno 2005, n. 11950; Cass. 3 agosto 2005, n. 16282. |