Tutela assicurativa delle malattie non “tabellate”

La Redazione
15 Giugno 2015

Le malattie tassativamente elencate dalla legge (cd. malattie “tabellate”), per le quali sussiste la presunzione legale dell'origine professionale, rientrano nella tutela assicurativa. Che tutela hanno invece le malattie cd. non “tabellate”?

Le malattie tassativamente elencate dalla legge (cd. malattie “tabellate”), per le quali sussiste la presunzione legale dell'origine professionale, rientrano nella tutela assicurativa. Che tutela hanno invece le malattie cd. non “tabellate”?

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non “tabellata” - che non rientra cioè nell'elenco allegato al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza (Cass. 1° marzo 2006, n. 4520) e, se può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, è necessario comunque che si tratti di “probabilità qualificata” o di “elevato grado” idonea, assieme ad altri elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. 21 giugno 2006, n. 14308). Ad esempio è stato affermato che, in ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni, ma necessita di dimostrazione che può essere data anche in termini probabilistici, purché di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (Cass. 27 novembre 2007, n. 24637).

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