Libera recedibilità del datore di lavoro
08 Luglio 2014
Si chiede di conoscere quali siano le categorie di lavoratori per le quali sia possibile la libera recedibilità da parte del datore di lavoro e in quali casi quest'ultimo sia tenuto a corrispondere l'indennità di preavviso.
La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che subordina il licenziamento alla sussistenza di una giusta causa ovvero di un giustificato motivo, non trova applicazione nei confronti dei dirigenti, dei lavoratori domestici, dei lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici purché non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto, degli atleti professionisti, dei lavoratori assunti con contratto a termine (in tal caso il rapporto di lavoro si estingue infatti ex lege alla scadenza del termine senza necessità di alcuna comunicazione da parte del datore di lavoro), dei lavoratori in prova (in ogni caso anche al lavoratore in prova, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto, si applica comunque la disciplina limitativa in esame), dei lavoratori apprendisti al termine del periodo di formazione. Nei casi suesposti il datore di lavoro può recedere liberamente dal rapporto anche in mancanza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento e senza alcun obbligo di motivazione, salvo osservare il termine di preavviso previsto. In caso di mancato rispetto dell'obbligo del preavviso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. |