Datore insolvente ma non fallito: la prestazione viene erogata dal Fondo di garanzia

07 Luglio 2014

Per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore, se quest'ultimo non può essere dichiarato fallito per via dell'esiguità del credito azionato, opera la disposizione per cui il lavoratore può conseguire la prestazione dal Fondo INPS laddove la procedura di esecuzione sia stata infruttuosa.

Così si è espressa, ribadendo un orientamento consolidato nel tempo, la Cassazione Lavoro nella sentenza n. 15369 depositata il 4 luglio.

Il caso: datore insolvente e TFR a carico del fondo di garanzia

La Corte d'Appello di Catania accoglieva la domanda proposta da un soggetto nei confronti dell'INPS (gestore del Fondo di garanzia per il TFR), condannando l'Istituto a versare una somma a seguito dell'insolvenza del datore di lavoro, una s.r.l. assoggettabile a fallimento ma non dichiarata fallita. Operava così l'art. 2, comma 5, Legge n. 297/1982, disposizione che consente al creditore di richiedere il TFR al Fondo visto l'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione.

Condizioni per l'esperibilità dell'azione

Nell'ambito del giudizio passato sotto la lente d'ingrandimento della Cassazione, la Sezione Lavoro ricorda come in giurisprudenza sia stato più volte affermato (Cass. nn. 7466/2007, 1178/2009, 7585/11) come venga consentito l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia quando l'imprenditore non sia in concretato assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si rivela senza risultati.
Anche in base alla lettura del R.D. n. 267/1942, l'espressione non soggetto alle disposizione della legge fallimentare trova ingresso quando l'azione quante volte il datore non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (Cass. nn. 15662/2010, 8529/12).

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