False cessioni d’azienda: autonomia del ramo a prescindere dall’appalto
04 Luglio 2016
Cass., sez. lav., 11 maggio 2016, n. 9682
Rigettata nei primi due gradi di giudizio la domanda volta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità, nullità e/o inefficacia nei loro confronti del contratto di cessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, la permanenza dei rapporti di lavoro subordinato con la società cedente, i lavoratori ricorrevano in Cassazione.
A parere della Corte, in assenza di una effettiva autonomia funzionale del ramo ceduto, è assicurata la prosecuzione dell'attività grazie ad un contratto di appalto di servizi. Infatti, la Corte territoriale non ha correttamente applicato il seguente principio di diritto:
“Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività”.
Non risultando, nella sentenza impugnata, da quali elementi derivi l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua capacità – indipendente dal contratto d'appalto – di svolgere il servizio autonomamente dal cedente e senza rilevanti integrazioni da parte del cessionario, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia, con rinvio alla Corte d'Appello. |