Lavoro svolto all’estero: quale legge applicare in caso di licenziamento?

La Redazione
17 Agosto 2015

In tema di licenziamento, al rapporto di lavoro intercorso tra le parti si applica la Convenzione di Roma del 19.6.1980, qualora il medesimo rapporto, avente ad oggetto obbligazioni contrattuali, si sia svolto in Polonia, ancorché il contratto sia stato stipulato in Italia da soggetti italiani

In tema di licenziamento, al rapporto di lavoro intercorso tra le parti si applica la Convenzione di Roma del 19.6.1980, qualora il medesimo rapporto, avente ad oggetto obbligazioni contrattuali, si sia svolto in Polonia, ancorché il contratto sia stato stipulato in Italia da soggetti italiani (è dunque caratterizzato da elementi di internazionalità): ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, in deroga all'art. 3, nei contratti di lavoro la scelta della legge applicabile non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta, a norma del par.2, il quale a sua volta rimanda in primo luogo alla legge del Paese in cui il lavoratore in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro.

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