Fondo di integrazione salariale dell'artigianato: modalità e durata
04 Ottobre 2016
Le origini del FSBA
Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, FSBA, venne costituito sulla scorta degli accordi interconfederali del 30.11.2012, 31.10.2013, 29.11.2013 e del 23.4.2014 sottoscritti da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil.
Il Ministero del Lavoro, recependo le nuove indicazioni normative fornite, ha emanato con il D.M. 9 gennaio 2015, n. 86986 le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli Organi esecutivi, i requisiti per la contabilità nonché le modalità di controllo sulla gestione del Fondo e il monitoraggio sull'andamento delle sue prestazioni.
Tali indicazioni sono state fornite al fine di attuare quanto previsto dai commi da 4 a 13 dell'art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale prevedeva che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituissero, previa stipula di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali.
Tali fondi avevano come fine quello di assicurare ai dipendenti una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; la norma prevedeva inoltre, per i fondi già costituiti, una possibilità di adeguamento degli stessi.
Con l'entrata in vigore della recente riforma degli ammortizzatori sociali, come previsto dall' art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 , le parti, con accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 integrato da successiva Nota 11 gennaio 2016, hanno eseguito l'adeguamento.
Con questo aggiornamento le parti sociali del settore dell'artigianato hanno voluto adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività, viste le peculiari caratteristiche ed esigenze del comparto, prevedendo peraltro eventuali ulteriori prestazioni di sostegno.
Con l'adozione del D ecreto n. 95581/2016 sono stati rispettati i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo, i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla sua gestione, i criteri e requisiti per la contabilità, come previsto dall' art. 27, comma 6, del D.Lgs. n.148/2015 , il quale detta disposizioni per determinare le modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo oltre che di monitoraggio. La contribuzione
La contribuzione al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA) si aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2016 al contributo destinato all'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato.
Il Fondo FSBA si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende:
Le imprese non soggette agli ammortizzatori (CIGO e/o CIGS) sono tenute al versamento a partire dal 1° gennaio 2016 di:
1. una quota fissa di contribuzione destinata ad EBNA pari a € 7,65 al mese per 12 mensilità (totale annuo € 91,80) interamente a carico del datore di lavoro;
2. una quota variabile destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico del datore di lavoro a cui si aggiunge, a decorrere dal 1° luglio 2016, un'ulteriore quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore da trattenere in busta paga;
3. un contributo di solidarietà pari al 10% della sola parte della quota di contribuzione EBNA destinata alle prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.
Il versamento della contribuzione dovuta sia all'EBNA che al Fondo FSBA deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo "EBNA".
Nell'Uniemens di riferimento, nella sezione denuncia individuale, è necessario valorizzare il codice "EBNA" nell'elemento "CodConv" dell'elemento "Conv" con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese del versamento effettuato nell'attributo "Periodo".
Il contributo è dovuto indipendentemente dal requisito dimensionale dell'azienda applicandosi quindi anche alle imprese con meno di 6 dipendenti.
Le imprese che applicano la contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali istitutive del Fondo FSBA o che sono iscritte all'INPS con il codice CSC definito con il numero "4" le quali, contemporaneamente, siano beneficiarie dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 sono escluse dal Fondo FSBA. Essendo destinatarie delle tutele ordinarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 effettueranno il versamento della sola quota fissa destinata ad EBNA di € 125,00 annui (€ 10,42 mensili per 12 mensilità). In questo caso la quota di solidarietà da destinare all'INPS sarà calcolata sulla sola parte relativa alle "prestazioni e funzionamento EE.BB.RR", di € 60,50.
Il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale Artigianato deve essere effettuata indipendentemente dal contratto di lavoro, sia esso a tempo determinato o indeterminato; uniche eccezioni, per le quali non si deve procedere al versamento, sono i lavoratori a domicilio, dirigenti e i dipendenti delle aziende artigiane alle quali viene applicato il CCNL Edilizia Artigianato.
Per i lavoratori part-time la quota fissa della contribuzione dovuta all'EBNA, pari a € 7,65 mensili, è sempre dovuta in misura intera.
Anche per i lavoratori a chiamata la quota fissa della contribuzione, in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera, mentre in assenza di attività lavorativa e di indennità di disponibilità non deve essere effettuato il versamento.
Sono soggetti al versamento della contribuzione anche i lavoratori apprendisti per i quali non vi sono particolari riduzioni; per tutte le fattispecie la quota a percentuale sarà, naturalmente, proporzionata all'imponibile previdenziale come precedentemente descritto.
La contribuzione al Fondo FSBA è dovuta anche in caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso del mese.
Il Fondo FSBA eroga due diverse prestazioni: un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all' art. 30 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e l'assegno di solidarietà di cui all' art. 31 d.lgs. 148/2015 , nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 (novecentosettantuno/71) e successivi adeguamenti.
Ai lavoratori delle aziende artigiane, che in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto secondo le procedure in essere a livello territoriale, siano sospesi dal lavoro a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto l'assegno ordinario, se tale sospensione rientra nelle casistiche previste, che verrà attestata dalle parti sociali nell'accordo.
Le causali di richiesta sono:
- situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato.
Allo stesso modo e sempre in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, spetta l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Tali prestazioni hanno la seguente durata:
- 13 settimane per l'assegno ordinario, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
In entrambi i casi, tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.
L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016.
La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.
Per richiedere le prestazioni previste dal FSBA è necessaria la registrazione al sistema online appositamente progettato e reperibile all'indirizzo https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb . A seconda che si effettui il login come Azienda o come Consulente, il sistema mostrerà rispettivamente i dati inerenti l'EBT di competenza e i dati anagrafici residenti oppure le aziende censite associate al professionista.
Dopo aver effettuato l'accesso, si potrà procedere con la presentazione della domanda di sospensione o riduzione, inserendo nella piattaforma online i seguenti dati:
La domanda presentata sarà in seguito disponibile nella lista dell'Home page e il dettaglio mostrerà i dati inseriti con la possibilità di andare a caricare le assenze dei lavoratori. Il caricamento delle assenze prevede la compilazione di un file in formato csv, scaricabile dal sistema e precompilato con l'elenco dei codici fiscali dei lavoratori coinvolti nella domanda in oggetto, dove sarà possibile inserire le giornate di assenza. A seguito del caricamento, il sistema elabora in tempo reale il valore economico rimborsabile, sulla base della contribuzione, per ogni dipendente.
La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.
L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene a livello regionale attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano. In conclusione
Il sistema bilaterale dell'artigianato ha da sempre avuto una notevole importanza e diffusione, la nuova modalità di supporto con le prestazione relative al FSBA fa ripartire gli ammortizzatori sociali bilaterali di settore.
Ente Bilaterale dell'Artigianato ha una gestione, soprattutto contributiva molto articolata a livello regionale, con differenziazioni in base alle prestazioni delle cifre destinate all'EBNA.
Di seguito un quadro riepilogativo di quanto previsto a livello nazionale.
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