Il Jobs Act è legge: i pilastri della riforma per incentivare il mercato del lavoro

04 Dicembre 2014

Il Senato, all'esito della seduta del 3 dicembre 2014, ha approvato il disegno di legge 1428/2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Al centro dell'attenzione i servizi del lavoro e le politiche attive, nonché la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti come previsti dal Jobs Act.

Come emerge dalla relazione a firma del Senatore Pietro Ichino svolta in Senato nella sessione del 2 dicembre 2014, i pilastri su cui si muove la riforma (disegno di legge 1428/2014) sono tre:

  1. ammortizzatori sociali;
  2. contratti di lavoro, con particolare riferimento alla loro cessazione;
  3. servizi nel mercato di lavoro.

Il presente contributo si concentra principalmente sull'ultimo pilastro, il quale, a sua volta, come evidenziato nel Dossier del Servizio studi del Senato, n. 182/2014, si articola in due categorie:

  • delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
  • delega per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge.

Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono, in particolare, i seguenti:

  • razionalizzazione della disciplina degli incentivi all'assunzione, con particolare riferimento ai casi in cui l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
  • razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti;
  • razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;
  • istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge delega, da un lato, ha previsto che per la definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia saranno coinvolte le parti sociali, mentre, dall'altro lato, ha stabilito che le attribuzioni dell'Agenzia sono riconducibili alle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, delle politiche attive e dell'ASpI;
  • razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
  • rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
  • valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
  • introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati;
  • semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

Delega per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge.

La Legge si sostanzia in una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione, delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché alla materia della sicurezza del lavoro.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono, in particolare, i seguenti:

  • razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
  • semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
  • unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
  • introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
  • rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
  • revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
  • previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. In tal senso, il legislatore ha evidentemente preso atto ed ha inteso porre rimedio alle criticità connesse alla concreta applicazione del regime di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale introdotto dall'art. 4, commi 17 e ss., L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero);
  • individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro.

Un cenno conclusivo viene in questa sede effettuato con riferimento alla delega, da svolgere entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono, in particolare, i seguenti:

  • ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
  • garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
  • introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
  • incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
  • integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
  • ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
  • introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
  • semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

Per ulteriori approfondimenti sulla Riforma, leggi Il Jobs Act e le tutele crescenti: reintegra e indennizzo alla luce dei criteri direttivi.

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