Mansioni promiscue
15 Dicembre 2014
Quale qualifica deve essere attribuita al lavoratore in caso di svolgimento di una pluralità di mansioni di diverso contenuto qualitativo?
Il lavoratore può essere addetto a mansioni riferibili a diverse qualifiche. In tal caso la qualifica da attribuire in concreto, ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo, è definita tenendo conto delle mansioni primarie e caratterizzanti, ossia quelle prevalenti sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo (ad es. una mansione può essere svolta con scarsa frequenza, ma con l'impiego di un alto grado di specializzazione) (Cass. 8 luglio 1992, n. 8330).
Tale criterio non è tuttavia applicabile nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto l'esistenza di livelli d'inquadramento intermedi, in cui inquadrare i lavoratori che svolgano mansioni promiscue o criteri più favorevoli al lavoratore (Cass. 3 novembre 2003, n. 16461). In particolare la contrattazione collettiva ben può esigere, ai fini della collocazione nella qualifica superiore, la prevalenza nel tempo della mansione superiore, precludendone il riconoscimento ove questa sia temporanea e occasionale (Cass. 10 marzo 2004, n. 4946). |