Illegittimità del licenziamento individuale e motivazioni

La Redazione
04 Dicembre 2015

È illegittimo il licenziamento individuale che richiami le stesse motivazioni determinanti dapprima la sospensione con messa in cassa integrazione straordinaria del personale e, successivamente, il licenziamento collettivo. Nella specie, essendo la ricorrente stata licenziata per le medesime ragioni che avevano determinato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ....

Licenziamento individuale e motivazioni
È illegittimo il licenziamento individuale che richiami le stesse motivazioni determinanti dapprima la sospensione con messa in cassa integrazione straordinaria del personale e, successivamente, il licenziamento collettivo. (Nella specie, essendo la ricorrente stata licenziata per le medesime ragioni che avevano determinato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, ma senza l'applicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, illegittimamente qualificando, l'azienda, il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, il Tribunale ha affermato che in caso di mancata applicazione, benché obbligatoria, della procedura di cui alla legge n. 223/91 deve trovare applicazione la medesima disciplina prevista per la violazione dei criteri di scelta con il conseguente diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro.

Licenziamento illegittimo e motivo pretesamente illecito
In tema di licenziamento, laddove vengano sottoposti alla valutazione del giudicante profili discriminatori o ritorsivi asseritamente ascrivibili al comportamento datoriale, il Giudice, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e non in contrasto con la normativa comunitaria, deve tenere conto degli stessi senza distinguere tra accertamento della giusta causa e accertamento avente ad oggetto la verifica della volontà datoriale, sicché, ove risulti che la condotta del datore di lavoro sia univocamente motivata da un intento ritorsivo o discriminatorio nei confronti del lavoratore il Giudice qualifica illegittimo il licenziamento disposto: non è sufficiente che il licenziamento sia (anche palesemente) illegittimo perché si integri il licenziamento ritorsivo, essendo piuttosto necessario che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, pur suscettibili di interpretazione estensiva, all'ordine pubblico e al buon costume) sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva.