Licenziamento e mancata contestazione del fatto

La Redazione
05 Marzo 2015

L'omessa contestazione del fatto in sede disciplinare costituisca circostanza in tutto equiparabile all'accertamento giudiziale dell'insussistenza del fatto stesso

Se il datore di lavoro non indica neppure nella lettera di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo per quali fatti è addivenuto alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro, l'accertamento dell'insussistenza del fatto stesso – necessaria al fine di riconoscere l'invocata tutela reintegratoria – è inutile (oltre che impossibile) proprio perché, non essendo stato mai contestato alcun fatto, l'insussistenza dello stesso è in re ipsa.

L'omessa contestazione del fatto in sede disciplinare costituisca circostanza in tutto equiparabile all'accertamento giudiziale dell'insussistenza del fatto stesso, con conseguente applicabilità e della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dal comma 4° del riformato art. 18 st.lav..

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