Licenziamento e mancata contestazione del fatto
05 Marzo 2015
Se il datore di lavoro non indica neppure nella lettera di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo per quali fatti è addivenuto alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro, l'accertamento dell'insussistenza del fatto stesso – necessaria al fine di riconoscere l'invocata tutela reintegratoria – è inutile (oltre che impossibile) proprio perché, non essendo stato mai contestato alcun fatto, l'insussistenza dello stesso è in re ipsa.
L'omessa contestazione del fatto in sede disciplinare costituisca circostanza in tutto equiparabile all'accertamento giudiziale dell'insussistenza del fatto stesso, con conseguente applicabilità e della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dal comma 4° del riformato art. 18 st.lav..
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