Licenziamento per comportamenti extralavorativi

La Redazione
16 Marzo 2015

La condotta tenuta da un dipendente fuori dal luogo di lavoro può portare al suo legittimo licenziamento?

La condotta tenuta da un dipendente fuori dal luogo di lavoro può portare al suo legittimo licenziamento?

La condotta extralavorativa tenuta da un dipendente può portare al licenziamento, soprattutto se giudicata non in linea con i doveri del lavoratore nei confronti della sua azienda.
La Corte di Cassazione si è espressa in tal senso (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2550), valutando legittimo il licenziamento di un dipendente reo di aver compiuto atti di violenza contro la moglie, lavoratrice nella stessa azienda, sia all'interno del luogo di lavoro sia in privato. I Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come gli obblighi di diligenza e fedeltà, insieme a quelli di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375, 2104 e 2105 c.c.), richiesti al lavoratore durante il rapporto di lavoro, costituiscono obbligazioni fondamentali per la continuazione del rapporto stesso. Questi obblighi hanno necessariamente un'accezione più ampia e coinvolgono tutti i comportamenti che possono ledere il rapporto fiduciario (Cass. n. 14176/2009; Cass. n. 2474/2008; Cass. n. 6957/2005).

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