Lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale ai fini della previdenza sociale
05 Marzo 2015
Con sentenza depositata il 5 febbraio 2015, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Ottava Sezione), nella causa C-655/13, ha chiarito che l'art. 71 par. 1, lettera a), i), del Regolamento CEE n. 1408/71 (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, assunto part-time subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un altro datore di lavoro del medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale.
Il caso Una lavoratrice residente nei Paesi Bassi, prima dipendente a tempo pieno in Germania e, poi, assunta a tempo parziale da altro datore di lavoro in Germania, chiedeva la concessione di prestazioni di disoccupazione. Secondo i giudici olandesi, la formulazione letterale del citato art. 71 non consente di individuare lo Stato membro a carico del quale sono le prestazioni di disoccupazione nella situazione di un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale assunto direttamente da un altro datore di lavoro nel medesimo Stato membro. Sospendevano, quindi, il procedimento e sottoponevano la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
La questione pregiudiziale Un lavoratore frontaliero, che subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, venga assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro nel medesimo Stato membro, può essere considerato un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale?
La disciplina La Corte aveva già chiarito che l'art. 71, mirando a garantire al lavoratore migrante le condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione, statuisce che:
A tal proposito, la CGUE chiarisce che i criteri per stabilire se un lavoratore frontaliero debba essere considerato completamente o parzialmente disoccupato, devono essere uniformi e stabiliti dal diritto dell'UE, non dal diritto nazionale.
La ratio La Corte, giudicando l'obiettivo perseguito dall'art. 71 quello di tutelare il lavoratore, ritiene che l'Istituzione dello Stato membro competente è più in grado, rispetto all'Istituzione dello Stato membro di residenza, di aiutare il lavoratore a trovare un'occupazione complementare a condizioni compatibili con il lavoro part-time già svolto (nell'ipotesi più verosimile, un'altra occupazione da svolgere nel territorio dello Stato membro competente). È questo il motivo per cui solo quando il lavoratore non ha più legami con lo Stato membro competente, trovandosi in stato di disoccupazione completa intesa come totale cessazione dell'attività lavorativa, deve rivolgersi all'Istituzione dello Stato membro di residenza per essere aiutato nella ricerca di un impiego.
La decisione La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-655/13, ha statuito che l'art. 71 in questione deve essere interpretato nel senso che “un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale”. |