Giudizio sommario: decorrenza del termine per la proposizione del ricorso in opposizione
05 Giugno 2015
Il disposto del comma 51 dell'art. 1 l. n. 92/2012 prevede che il termine di decadenza per impugnare il provvedimento oggetto dell'opposizione è di trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore (e, quindi, non dalla pronuncia in udienza): del resto, la “ratio” della richiamata disposizione di legge è quella di ricollegare l'inizio della decorrenza del termine (breve) per impugnare non già alla pubblicazione, ma alla disponibilità, per la parte che ne abbia interesse, del testo integrale del provvedimento (testo ora obbligatoriamente da inserire anche nella comunicazione ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c. come nov. dall'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221), onde poterne compiutamente esaminare e denunciare gli eventuali vizi, anche formali, situazione alla quale non è pienamente equiparabile quella del soggetto che riceve mera lettura del provvedimento senza potere con la stessa pienezza operare immediatamente le relative valutazioni e comunque controllarne rilevanti profili formali (come, ad esempio, la rispondenza del testo scritto a quello letto e la sussistenza delle sottoscrizioni).
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