Pensione di reversibilità alla figlia inabile

05 Giugno 2017

Qual è il reddito di riferimento da considerare per la reversibilità alla figlia inabile coniugata a carico della madre (non sposata) all'atto della morte di quest'ultima? Per il diritto alla pensione di reversibilità: 1) si deve considerare il reddito della sola figlia inabile oppure il reddito IRPEF del nucleo familiare della figlia inabile coniugata, nel caso la figlia inabile fosse coniugata; 2) si deve confrontare il reddito IRPEF, riferito al nucleo familiare della figlia inabile coniugata, con il reddito singolo dell'invalido civile totale (che in questo caso è esente da IRPEF); 3) si deve confrontare il reddito netto di una singola persona, rapportandolo al singolo reddito degli invalidi civili totali, che è un reddito netto, con il reddito IRPEF del nucleo familiare della figlia inabile coniugata composto da 2 persone; 4) dal reddito lordo IRPEF del nucleo familiare della figlia inabile, composto da 2 persone (marito e moglie), si deve dedurre l'imposta IRPEF e confrontare tale reddito netto di 2 persone con il solo reddito netto degli invalidi civili totali; 5) l'anno di riferimento sul quale effettuare i paragoni di cui ai punti precedenti, deve essere il reddito dell'anno di decesso della madre della figlia inabile (13-09-2009) oppure il reddito dell'anno successivo oppure il reddito decorrente dal 13-09-2009 al 13-09-2010?

Qual è il reddito di riferimento da considerare per la reversibilità alla figlia inabile coniugata a carico della madre (non sposata) all'atto della morte di quest'ultima? Per il diritto alla pensione di reversibilità:

  1. si deve considerare il reddito della sola figlia inabile oppure il reddito IRPEF del nucleo familiare della figlia inabile coniugata, nel caso la figlia inabile fosse coniugata;
  2. si deve confrontare il reddito IRPEF, riferito al nucleo familiare della figlia inabile coniugata, con il reddito singolo dell'invalido civile totale (che in questo caso è esente da IRPEF);
  3. si deve confrontare il reddito netto di una singola persona, rapportandolo al singolo reddito degli invalidi civili totali, che è un reddito netto, con il reddito IRPEF del nucleo familiare della figlia inabile coniugata composto da 2 persone;
  4. dal reddito lordo IRPEF del nucleo familiare della figlia inabile, composto da 2 persone (marito e moglie), si deve dedurre l'imposta IRPEF e confrontare tale reddito netto di 2 persone con il solo reddito netto degli invalidi civili totali;
  5. l'anno di riferimento sul quale effettuare i paragoni di cui ai punti precedenti, deve essere il reddito dell'anno di decesso della madre della figlia inabile (13-09-2009) oppure il reddito dell'anno successivo oppure il reddito decorrente dal 13-09-2009 al 13-09-2010?

La Circolare INPS n. 185/2015 illustra il funzionamento della pensione di reversibilità, chiarendo che, per poter accedere al beneficio, i figli inabili devono possedere il requisito della vivenza a carico del deceduto, che si basa su due condizioni: la non autosufficienza economica e il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.

Per quanto riguarda la prima condizione, la Circolare specifica che nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione è subordinato alla circostanza che il coniuge del figlio inabile non disponga di mezzi sufficienti al suo mantenimento, e che quindi l'inabile risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. In questa ipotesi quindi, ai fini della verifica del requisito del carico, devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge. Inoltre, per i decessi avvenuti dopo il 31 ottobre 2000, per accertare la non autosufficienza economica bisogna fare riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali, limite stabilito dall'art. 14-septies della legge n. 33/1980 e annualmente rivalutato.

Come riportato nella Circolare INPS n. 15/2009, bisogna quindi prendere in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti o non computabili agli effetti dell'IRPEF; i redditi da dichiarare sono gli ultimi dichiarati fiscalmente (quindi quelli del 2016).

Per quanto riguarda invece la seconda condizione, ossia il mantenimento abituale del superstite dal dante causa, occorre accertare, tramite una comparazione dei redditi del superstite e del dante causa, che quest'ultimo in vita concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio inabile.

Nel caso specifico inoltre, non si pone il problema dei limiti della cumulabilità della pensione con altri redditi, perché essi non si applicano ai figli minori, studenti o inabili, anche coniugati.

La comunicazione dei redditi può essere effettuata sul sito dell'INPS considerando il 730 o la Certificazione Unica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.