Criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e modalità di rotazione nella comunicazione sindacale di avvio della CIGS

05 Novembre 2014

Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218/2000, disciplinante la semplificazione della procedura amministrativa di concessione del provvedimento straordinario di integrazione salariale, la comunicazione di avvio della procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica alla CIGS deve recare precisa ed esplicita indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché delle modalità di rotazione dei medesimi. I vizi formali della comunicazione non possono ritenersi automaticamente sanati da un eventuale accordo sindacale intervenuto all'esito della predetta procedura. Così si è pronunziata la Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 novembre 2014, n. 23399.

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza del Giudice di Primo Grado, ha accertato l'invalidità della collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”) di un operaio di una società automobilistica, conseguentemente condannando quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione piena spettante ed il minore trattamento di integrazione salariale percepito dal lavoratore durante la sospensione.

La società ha articolato il ricorso per la cassazione della predetta sentenza, tra l'altro, sui seguenti profili di censura:

  • la ritenuta “delegificazione”, ad opera del D.P.R. 4 agosto 2000, n. 218, del procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della CIGS, il quale avrebbe implicitamente abrogato le disposizioni amministrative vigenti, ivi incluso l'art. 5, L. 20 maggio 1975, n. 164 e l'art. 1, commi 7 e 8, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (le norme che, come meglio vedremo, disciplinano i requisiti formali della comunicazione di apertura della procedura sindacale prodromica all'avvio della CIGS). Tutte tali indicazioni, secondo la difesa della società, benchè non svolte nella comunicazione di avvio della procedura sindacale, potrebbero essere rese efficacemente all'esito dell'esame congiunto;

  • il ritenuto effetto sanante degli asseriti vizi della comunicazione di apertura per effetto del successivo accordo tra datore di lavoro e associazioni sindacali, regolarmente prodotto in giudizio, raggiunto all'esito della consultazione sindacale;

  • in ogni caso, la sufficienza delle informazioni indicate nella comunicazione di apertura della procedura sindacale le quali, nel ricondurre i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere alle ragioni tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali della società, erano comunque idonee allo scopo, perseguito dalla legge, di palesare alle controparti sindacali le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale sulla sorte dei rapporti di lavoro sospesi.

La Corte di Cassazione fornisce un ampio inquadramento normativo e giurisprudenziale, sulla cui scorta rigetta i predetti profili di censura.

I principi di diritto

Per quanto riguarda il primo profilo di censura, la Corte di Cassazione rileva che, per espressa disposizione di Legge, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della loro rotazione, devono formare oggetto della comunicazione di apertura della procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all'avvio del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 1, comma 7, L. n. 223/1991). Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e che sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensione, deve dare esaustiva indicazione di tali ragioni nel programma di integrazione salariale (art. 1, comma 8, L. n. 223/1991).

Il D.P.R. 4 agosto 2000, n. 218, successivamente entrato in vigore, ha introdotto norme per la semplificazione del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di integrazione salariale, ma non ha abrogato o modificato le disposizioni che, tra l'altro, prevedono e definiscono gli obblighi cui deve assolvere l'impresa in sede di comunicazione iniziale alle OO.SS.

Il rapporto tra L. n. 223/1991, da un lato, e il D.P.R. n. 218/2000, dall'altro lato, è stato oggetto di diverse decisioni giurisprudenziali le quali hanno chiarito che il secondo provvedimento legislativo non ha abrogato le disposizioni sostanziali contenute nel primo, essendosi limitato ad intervenire sulla fase propriamente amministrativa del procedimento di ammissione alla CIGS (successiva e distinta rispetto alla fase sindacale, alla quale propriamente si riferiscono le richiamate norme di cui alla L. n. 223/1991), diversamente regolamentando tale procedimento e lasciando intatti gli obblighi, in capo alle società, di completa ed esaustiva comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura di informazione e consultazione sindacale (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 9 giugno 2009, n. 13240; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 28 novembre 2008, n. 28464).

Per quanto attiene al secondo profilo di censura, la Corte di Cassazione rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'eventuale accordo sindacale intervenuto all'esito della predetta procedura di informazione e consultazione, potrebbe essere idoneo a sanare eventuali lacune della comunicazione iniziale solo se esso sia in grado di esaustivamente esternare ai terzi, in luogo della comunicazione iniziale, i criteri di individuazione e le modalità di rotazione dei lavoratori (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 2 agosto 2004, n. 14721; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 21 agosto 2003, n. 12307). In difetto di tale condizione, la conclusione della procedura con accordo sindacale non è idonea a sanare i vizi riscontrati nella comunicazione inziale alle parti sociali sotto il duplice profilo dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di applicazione della rotazione.

Con riferimento al terzo di profilo di censura, la Corte di Cassazione richiama una propria pronunzia a Sezioni Unite (Corte di Cassazione, SS.UU., 11 maggio 2000, n. 302) secondo cui, tra l'altro, «la comunicazione di individuazione dei lavoratori svolge una funzione più pregnante, di garanzia procedimentale, scopo della disposizione essendo quello di rendere più trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro in funzione di tutela di quei lavoratori che, subendo la scelta suddetta, si trovano in una situazione di mera soggezione».

Sulla scorta di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che i l'obbligo di indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori sancito dall'art. 1, commi 7 e 8, della L. 23 luglio 1991, n. 223 non può dirsi soddisfatto da una indicazione che non sia sufficientemente specifica, posto che, come è stato efficacemente rimarcato, «un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta » (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 23 aprile 2004, n. 7720).

Le conclusioni

In applicazione dei predetti principi, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23399 del 3 novembre 2014 respinge i profili di censura articolati dalla società e conclude quanto segue:

  • in linea con il richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale, il D.P.R. n. 218/2000 non ha abrogato le norme sostanziali di cui al combinato disposto dell'art. 5, L. 20 maggio 1975, n. 164 e dell'art. 1, commi 7 e 8, della L. 23 luglio 1991, n. 223 relative all'obbligo di esaustiva indicazione scritta, nella comunicazione di avvio della procedura sindacale prodromica alla CIGS, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione di questi ultimi;

  • i vizi sostanziali che, nella fattispecie, hanno inficiato la comunicazione di avvio della procedura sindacale non possono ritenersi sanati dall'accordo sindacale pur successivamente raggiunto dalle parti, posto che, tra l'altro, quest'ultimo si era limito a sancire un generale sistema di rotazione, senza analiticamente indicare il procedimento di individuazione dei lavoratori interessati;

  • dall'esame del contenuto specifico dei documenti prodotti in giudizio (comunicazione di avvio della procedura e successivo accordo sindacale), nonostante fosse stato fatto riferimento ai lavoratori addetti alla produzione di un singolo modello di autovettura, non poteva, comunque, ritenersi evidenziato, con sufficiente specificità, il percorso aziendale che aveva portato all'individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.

Fonti giurisprudenziali

Precedenti conformi

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 9 giugno 2009, n. 13240

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 28 novembre 2008, n. 28464

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 2 agosto 2004, n. 14721

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 23 aprile 2004, n. 7720

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 21 agosto 2003, n. 12307

Corte di Cassazione, SS.UU., 11 maggio 2000, n. 302

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