Busta paga firmata. E ora?

05 Dicembre 2016

Se firmo la busta paga, non posso più contestare la non corrispondenza della retribuzione effettiva?

Se firmo la busta paga, non posso più contestare la non corrispondenza della retribuzione effettiva?

Ai sensi degli art. 1 e 3 L. n. 4/1953, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provvedere alla consegna ai lavoratori dei prospetti contenenti gli elementi concernenti la retribuzione. Questi, pur se sottoscritti dal dipendente con la formula "per ricevuta", non possiedono valore probatorio sufficiente, a favore della parte datoriale, circa l'effettiva corresponsione della retribuzione. Saranno, dunque, necessari ulteriori prove, in caso di contestazione, che ciò dimostrino e, analogamente, per quanto concerne la corrispondenza tra quanto dichiarato nei prospetti e il quantum in concreto percepito. Diversamente, invece, nel caso in cui la firma del dipendente sia preceduta dalla formula "per quietanza", la quale avrà il medesimo valore di una ricevuta di pagamento. In merito: Trib. Bari, sentenza n. 1427/2015 e C. di Cassazione sent. n. 991/2016.

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