Tutele crescenti ed eccessiva morbilità: reintegra se il datore non si costituisce

La Redazione
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05 Dicembre 2016

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 5 ottobre 2016, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore, assoggettato alla disciplina del contratto a tutele crescenti, licenziato per giusta causa ex art. 2119 c.c. in relazione all'asserita interruzione del rapporto fiduciario conseguente il protratto periodo di malattia.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 5 ottobre 2016, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore, assoggettato alla disciplina del contratto a tutele crescenti, licenziato per giusta causa ex art. 2119 c.c. in relazione all'asserita interruzione del rapporto fiduciario conseguente il protratto periodo di malattia.

Il lavoratore, infatti, impugnava il recesso deducendo l'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23/2015 e la nullità del licenziamento comminato, non essendosi superato il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva; il datore di lavoro non si costituiva.

Ribadendo che è possibile il licenziamento prima della scadenza del comporto per l'eccessiva morbilità del lavoratore che abbia prodotto grave inadempimento, per scarso rendimento e correlata disfunzione organizzativa, qualora il datore di lavoro lo alleghi e dimostri (Trib. Milano, 19 gennaio 2015, n. 1341), la sentenza in commento sottolinea che la mancata costituzione di parte datoriale, comportante il mancato assolvimento di tale onere probatorio, “non può che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta”. Segue, quindi, la tutela piena di cui all'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015: reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.