Colpa grave della lavoratrice-madre

06 Febbraio 2017

Il divieto di licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza si estende anche ai casi di recesso per giusta causa?

Il divieto di licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza si estende anche ai casi di recesso per giusta causa?

La lavoratrice-madre gode di una ampia tutela che copre il periodo di gestazione sino al compimento del primo anno del figlio, ex art. 2, co. 1, L. n. 1204/71. La medesima legge, all'art. 2, co. 3, individua, in termini tassativi, le ipotesi nelle quali il licenziamento non può essere dichiarato nullo:

  • colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di recesso ex art. 2119,
  • cessazione dell'attività aziendale alla quale è addetta,
  • conclusione della prestazione per la quale la stessa è stata assunta o scadenza del termine contrattuale.

Relativamente al primo caso, si ricordi l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in base al quale dovrà valutarsi la proporzionalità tra la condotta della lavoratrice e la sanzione estintiva del rapporto, essendo necessario che il comportamento tenuto sia di tale gravità da non consentire la continuazione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. Inoltre il datore è tenuto a dare prova della sussistenza della colpa grave della lavoratrice, in quanto tale elemento psicologico è richiesto direttamente dalla legge. In merito: Cass. n. 19912/2011, Cass. n. 16746/2012.

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