Colpa grave della lavoratrice-madreFonte: Cod. Civ. Articolo 2119
06 Febbraio 2017
Il divieto di licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza si estende anche ai casi di recesso per giusta causa?
La lavoratrice-madre gode di una ampia tutela che copre il periodo di gestazione sino al compimento del primo anno del figlio, ex art. 2, co. 1, L. n. 1204/71. La medesima legge, all'art. 2, co. 3, individua, in termini tassativi, le ipotesi nelle quali il licenziamento non può essere dichiarato nullo:
Relativamente al primo caso, si ricordi l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in base al quale dovrà valutarsi la proporzionalità tra la condotta della lavoratrice e la sanzione estintiva del rapporto, essendo necessario che il comportamento tenuto sia di tale gravità da non consentire la continuazione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. Inoltre il datore è tenuto a dare prova della sussistenza della colpa grave della lavoratrice, in quanto tale elemento psicologico è richiesto direttamente dalla legge. In merito: Cass. n. 19912/2011, Cass. n. 16746/2012. |