Infortunio presso il distaccatario
09 Marzo 2017
Dell'infortunio del lavoratore distaccato risponde anche il distaccante?
Il distacco, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, comporta il porre a disposizione, nell'interesse del datore distaccante, un proprio dipendente a favore di un altro soggetto, per l'esecuzione di una determinata attività e per un certo periodo di tempo. Durante tale arco temporale, la fissazione e il rispetto delle misure di sicurezze e prevenzione sono da ricondurre agli obblighi gravanti sul distaccatario, ai quali è tenuto verso i propri dipendenti. Il distaccante è, invece, responsabile della informazione circa i rischi tipici, generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni che saranno svolte, e della relativa formazione. Nel caso di un infortunio verificatosi presso il distaccatario, il datore distaccante sarà corresponsabile qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso all'omissione colposa degli obblighi suddetti, difettando un'adeguata valutazione dei rischi. In merito: Cass. n. 15696/2015 e 30483/2014. |