Obblighi di sicurezza e responsabilità del datore

La Redazione
06 Marzo 2017

L'inserimento del lavoratore subordinato in un'organizzazione produttiva più o meno complessa fa sorgere in capo all'imprenditore un obbligo di sicurezza che l'art. 2087 c.c. esplicita nel dovere di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente: la violazione, da parte del datore di lavoro, di tale dovere è fonte di responsabilità contrattuale - attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione ...

L'inserimento del lavoratore subordinato in un'organizzazione produttiva più o meno complessa fa sorgere in capo all'imprenditore un obbligo di sicurezza che l'art. 2087 c.c. esplicita nel dovere di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente: la violazione, da parte del datore di lavoro, di tale dovere è fonte di responsabilità contrattuale - attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione (ancorché di fonte legale) - e mentre incombe sul lavoratore, che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità fra l'una e l'altro, grava invece sul datore di lavoro, ove tale prova venga fornita, l'onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. (Nella specie, il Tribunale ha dichiarato la responsabilità del datore, per la patologia contratta per esposizione professionale ad amianto).

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