Indennità di maternità: diritto delle collaboratrici familiari
07 Maggio 2015
L'art. 2116 c.c. afferma che le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle Istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo disposizioni di leggi speciali. È dunque possibile estendere tale principio di automaticità delle prestazioni anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell'imprenditore, con specifico riferimento all'erogazione dell'indennità di maternità?
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio di automaticità delle prestazioni troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l'esplicito riferimento normativo al “prestatore di lavoro” e non si estenderebbe, pertanto, alla categoria dei lavoratori autonomi tout court – ad es. liberi professionisti – i quali, essendo soggetti passivi dell'obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento. Come chiarito, infatti, dalla Corte Costituzionale n. 374/1997 l'automaticità delle prestazioni, “logico corollario della finalità di protezione sociale”, costituisce “una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi”. Parimenti, il principio in esame non può trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e che non abbiano instaurato con l'imprenditore un rapporto di lavoro subordinato (Ministero del lavoro, Interpello 17 aprile 2015, n. 10). |