Trattamenti riabilitativi per tossicodipendenti
15 Maggio 2015
I lavoratori tossicodipendenti che seguono programmi riabilitativi per quanto tempo hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro? E cosa accade in caso di interruzione volontaria del trattamento terapeutico?
I lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario al trattamento di riabilitazione e comunque nel limite di 3 anni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 124). La Cassazione ha stabilito che la fattispecie del lavoratore tossicodipendente sospeso dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto ex art. 124, D.P.R. n. 309/90, che interrompa volontariamente il trattamento riabilitativo eseguito presso la comunità terapeutica di assegnazione, costituisce assenza ingiustificata dal lavoro passibile di licenziamento (Cass. 4 maggio 2000, n. 5614). Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato. Il datore di lavoro può assumere personale a tempo determinato per sostituire i lavoratori che si assentano per i motivi di cui sopra. |