Il "danno differenziale" e la colpa datoriale solo per omissione di cautele antinfortunistiche

La Redazione
06 Maggio 2016

La pretesa che il lavoratore può azionare direttamente nei confronti del datore di lavoro riguarda solo il cd. danno differenziale, cioè quello non risarcibile da parte dell'INAIL, atteso che l'indennizzo erogato dall'istituto previdenziale già copre lo specifico danno alla capacità di lavoro e di guadagno del lavoratore assicurato: quindi, non può farsi gravare sul datore la quota di danno ...

La pretesa che il lavoratore può azionare direttamente nei confronti del datore di lavoro riguarda solo il cd. danno differenziale, cioè quello non risarcibile da parte dell'INAIL, atteso che l'indennizzo erogato dall'istituto previdenziale già copre lo specifico danno alla capacità di lavoro e di guadagno del lavoratore assicurato: quindi, non può farsi gravare sul datore la quota di danno che costituisce oggetto di specifica tutela di competenza dell'ente previdenziale, mentre per altro verso l'eventuale danno concretamente subito dal lavoratore eccedente rispetto a quello già coperto dall'INAIL può essere posto a carico del datore solo in caso di effettiva colpa datoriale per omissione di cautele antinfortunistiche. (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità per omissione di cautele antinfortunistiche, ravvisando una condotta anomala del lavoratore).

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