Ripetizione indebito INPS e dolo omissivo
06 Giugno 2017
Se il silenzio e la reticenza non presentano, in talune ipotesi, alcuna attitudine ingannatoria, giacché essi si limitano a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'Ente previdenziale in via definitiva sulla base dei dati correttamente forniti dall'interessato, si deve ritenere che essi possano rilevare, invece, come dolo omissivo, allorquando si inseriscano con particolari caratteristiche in un iter procedurale non ancora conclusosi, come avviene in sede di liquidazione solo provvisoria della pensione; in maniera tale, cioè, da realizzare l'inganno in danno dell'INPS mediante approfittamento di un errore di uno dei suoi dipendenti che sia clamoroso e ben riconoscibile. |