Dimissioni per ragioni di salute e trattamento di disoccupazione

La Redazione
06 Luglio 2015

La Cassazione, con sentenza n. 11051/2015, riconosce l'indennità di disoccupazione anche in caso di dimissioni che, pur non essendo motivate da una giusta causa, sono determinate da una “oggettiva necessità del dipendente”, nel caso di specie motivi di salute.

Cass. sez. lav., 28 maggio 2015, n. 11051

La Cassazione riconosce l'indennità di disoccupazione anche in caso di dimissioni che, pur non essendo motivate da una giusta causa, sono determinate da una “oggettiva necessità del dipendente”, nel caso di specie motivi di salute.

Una lavoratrice, difatti, si dimetteva poiché le sue condizioni di salute, a seguito di intervento al naso, le impedivano di prestare attività lavorativa in un ambiente ad alta concentrazione di polveri e sostanze coloranti.

Vedendosi negato dall'INPS il trattamento di disoccupazione, presentava istanza al Tribunale che – al pari della Corte d'Appello – accoglieva la domanda sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34, co. 5, L. n. 448/1998 (Corte Cost., sent. n. 269/2002) che valorizza l'aspetto dell'involontarietà delle dimissioni, in presenza di una circostanza che non consenta la prosecuzione del rapporto.

Argomentazione condivisa dai giudici di legittimità che, ai fini della configurazione dell'involontarietà delle dimissioni, ritengono che “la causa che non consenta laprosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendo rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro”.

A prescindere dall'individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo, precisa la Corte, tale obiettiva incompatibilità può consistere anche nelle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, tanto più che l'applicazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione impone che operi la tutela contro la disoccupazione involontaria “quando le dimissioni siano oggettivamente determinate dalla necessità del dipendente di tutelare la propria salute, a fronte di una condizione lavorativa con la stessa incompatibile, poiché in tal caso la scelta risolutoria del lavoratore non è ‘libera', ma necessitata dalla tutela di un diritto, quello alla salute, di rango costituzionale”.

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