Utilizzazione temporanea del lavoratore presso sede diversa da quella di servizio: irrilevante per la competenza territoriale
06 Luglio 2017
In tema di competenza territoriale per le controversie relative a pubblici dipendenti è principio consolidato quello secondo cuil'art. 413, comma V, c.p.c., nel prevedere la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto, deve essere intesa nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente. In particolare, per sede di servizio deve intendersi quella di servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio, venendo in rilievo solo l'ufficio ove il dipendente era addetto al momento in cui il giudizio è instaurato ovvero il rapporto di lavoro ha avuto termine. |