Licenziamento di disabile
03 Settembre 2014
È legittimo il licenziamento di un disabile le cui condizioni di salute, aggravatesi nel corso del tempo, non consentano più lo svolgimento delle mansioni per cui era stato assunto?
Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solamente quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta causa e giustificato motivo. Quando invece il licenziamento è determinato dall'aggravarsi dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 68/1999, art. 10, c. 3 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica. La verifica delle sopracitate condizioni è categoricamente riservata alla competenza dell'apposita Commissione (L. n. 104/1992), che le valuta in funzione della maggior tutela riservata ai disabili. Ai fini della risoluzione del rapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento del disabile all'interno dell'azienda anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro. In mancanza del suo accertamento il licenziamento è illegittimo (ex plurimus, Cass., 10 aprile 2014, n. 8450). |