Servizi pubblici essenziali e diritto di sciopero
05 Settembre 2014
Si vuole sapere quali attività debbano essere considerate come rientranti nell'ambito dei servizi pubblici essenziali ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero.
La L. n. 146/1990 ha introdotto e regolamentato la disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei c.d. servizi pubblici essenziali. La legge considera essenziali i servizi inerenti a: sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; dogane (limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili), approvvigionamento di energia, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti (limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi); amministrazione della giustizia; servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi (limitatamente al collegamento con le isole); istruzione pubblica e istruzione universitaria con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva pubblica. Tale elencazione non riveste carattere di tassatività, in quanto è possibile includervi nuovi servizi a tutela di diritti di rilevanza costituzionale nel momento in cui siano considerati tali dalla comune coscienza. Inoltre, con la riforma della L. n. 83/2000, i principi contenuti nella L. n. 146/1990 sono stati estesi anche alle forme di sciopero esercitate da lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori (L. n. 146/1990, art. 2-bis). |