Anche un solo componente della RSU può procedere alla convocazione dell’assemblea sindacale
07 Agosto 2014
Questo il principio di diritto emesso dalla sentenza n. 17458/2014 della Casssazione, sezione Lavoro.
La fattispecie
Con azione ex art. 28, Stat. Lav., un'associazione sindacale adiva il Tribunale di Messina sul presupposto della ritenuta antisindacalità della condotta datoriale consistita nell'aver respinto le richieste di convocazione di assemblea (art. 20, Stat. Lav.) e di concessione dei locali (art. 27, Stat. Lav.) formulate dal rappresentante del sindacato unitario eletto nell'ambito della lista dell'associazione sindacale ricorrente. Ad avviso della società convenuta, che resisteva alle rivendicazioni dell'associazione sindacale, le predette richieste di indizione di assemblea e di concessione dei locali avrebbero dovuto essere formulate dalla rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso e non, come accaduto nella fattispecie, dal singolo rappresentante sindacale.
La Corte di Appello, così come il Giudice di Primo Grado, accoglieva la tesi del sindacato, rilevando che, alla luce della disciplina normativa di riferimento, la posizione espressa dalla società appariva eccessivamente formalistica e svincolata dalla ratio ispiratrice della normativa in merito alle rappresentanze sindacali unitarie, avendo l'effetto, se accolta, di impedire l'esercizio del diritto garantito dall'art. 20 Stat. Lav. di indire assemblee sul luogo di lavoro da parte di ogni rappresentanza sindacale. Di seguito si riassumono le argomentazioni in forza delle quali la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale. La sentenza della Suprema Corte segue di poche settimane una precedente decisione della Cassazione sulla stessa materia (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 7 luglio 2014, n. 15437), nella cui motivazione era stata ripercorsa l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di rappresentatività sindacale ex art. 19 Stat.Lav. per trarne la conclusione che anche il singolo componente della RSU sia legittimato ad esercitare il diritto all'indizione dell'assemblea ex art. 20 Stat. Lav.
Principi di diritto
Come noto, ai sensi dello Statuto dei Lavoratori:
L'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL (Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie) prevede a sua volta che «i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970» (art. 4).
In relazione alle predette norme, è sorto un contrasto giurisprudenziale volto a stabilire se il diritto di indire assemblee (di cui al richiamato art. 20, Stat. Lav.) rientri, o meno, tra le prerogative attribuite a ciascun componente delle RSU ai sensi del predetto art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 1993. Un primo orientamento giurisprudenziale ha dato risposta negativa al quesito (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 febbraio 2002, n. 2855; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 20 aprile 2002, n. 5765), facendo riferimento ad una rigida nozione di rappresentatività sindacale la quale, all'epoca – anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, 12 luglio 1996, n. 244 – veniva ritenuta integrata in presenza di una effettiva azione sindacale, concretizzantesi nella stipulazione di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unità produttiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, Stat. Lav.
Un secondo orientamento giurisprudenziale, oggi prevalente, si è espresso in senso opposto, affermando che devono ritenersi legittime le prerogative sindacali pattiziamente previste per le RSU anche se non condizionate a monte dal previo riscontro della sussistenza della rappresentatività sindacale ex art. 19 Stat. lav. come sopra delineata (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 27 gennaio 2011, n. 1955; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 24 gennaio 2006, n. 1307; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1 febbraio 2005, n. 1892). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo di una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 231), che ha affermato, modificando una precedente posizione espressa dal Giudice delle leggi (sentenza n. 244/1996), l'incostituzionalità dell'art. 19, Stat. Lav., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano partecipato, comunque, alla negoziazione relativa agli stessi contratti collettivi in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
Le conclusioni
Alla luce dei predetti principi, facendo anche un'analisi della normativa sancita dall'accordo interconfederale sulla costituzione delle RSU, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto di indire le assemblee sindacali compete non solo alla RSU nella sua unitarietà, ma anche ai singoli componenti della RSU.
Fonti giurisprudenziali Precedenti conformi Corte di Cassazione, Sez. Lav., 7 luglio 2014, n. 15437; Corte Costituzionale, 23 luglio 2013, n. 231; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 27 gennaio 2011, n. 1955; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 24 gennaio 2006, n. 1307; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1 febbraio 2005, n. 1892.
Precedenti contrari Corte di Cassazione, Sez. Lav., 20 aprile 2002, n. 5765; Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 febbraio 2002, n. 2855; Corte Costituzionale, 12 luglio 1996, n. 244.
|