Tutele crescenti: il Tribunale rinvia alla Consulta
07 Settembre 2017
Deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c) L. n. 183/2014 e degli artt. 2, 4 e 10 D.lgs. 23 del 2015 per contrasto con gli artt. 3, 4, 76 e 117, I comma Costituzione, letti autonomamente ed anche in correlazione tra loro. In relazione all'art. 3 Cost., in quanto l'importo dell'indennità risarcitoria disegnata dalle norme del c.d. "Jobs Act" non riveste carattere compensativo né dissuasivo ed ha conseguenze discriminatorie; ed inoltre in quanto l'eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto dissimili fra loro; in merito all'art. 4 ed all'art. 35 Cost., in quanto al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso; infine per gli artt. 117 e 76 Cost., in quanto la sanzione per il licenziamento illegittimo appare inadeguata rispetto a quanto statuito da fonti sovranazionali come la Carta di Nizza e la Carta Sociale, mentre il rispetto della regolamentazione comunitaria e delle convenzioni sovranazionali costituiva un preciso criterio di delega, che è stato pertanto violato. |