Il diritto dell’agente alla provvigione: le “circostanze imputabili al preponente” e le “circostanze attribuibili al preponente”

Alberto Venezia
08 Settembre 2017

La clausola contrattuale che preveda il rimborso parziale della provvigione percepita in caso di parziale mancata esecuzione del contratto è in linea con le previsioni dell'art. 11, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 86/653, a condizione che la quota di provvigione oggetto dell'obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione del contratto e che la stessa non sia dovuta a circostanze attribuibili al preponente". La nozione di “circostanze attribuibili al preponente” di cui all'art. 11, paragrafo 1, secondo trattino della Direttiva 86/653, si riferisce non soltanto alle cause giuridiche che hanno determinato l'estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto comunque imputabili al preponente che sono all'origine della mancata esecuzione del contratto”.
Massime

L'art. 11, paragrafo 1, primo trattino, della Direttiva 86/653 CEE del 18 dicembre 1986 sugli agenti commerciali, in tema di diritto alla provvigione, va interpretato nel senso di ricomprendere i casi di totale o parziale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo.

La clausola contrattuale che preveda il rimborso parziale della provvigione percepita in caso di parziale mancata esecuzione del contratto è in linea con le previsioni dell'art. 11, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 86/653, a condizione che la quota di provvigione oggetto dell'obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione del contratto e che la stessa non sia dovuta a circostanze attribuibili al preponente.

La nozione di “circostanze attribuibili al preponente” di cui all'art. 11, paragrafo 1, secondo trattino della Direttiva 86/653, si riferisce non soltanto alle cause giuridiche che hanno determinato l'estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto comunque imputabili al preponente che sono all'origine della mancata esecuzione del contratto.

Il caso

La sentenza della Corte di Giustizia oggetto del presente commento deriva da una domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'art. 11 della Direttiva 86/653/CEE, presentata nell'ambito di una controversia dinanzi al Tribunale distrettuale di Dunajska' Streda, in Slovacchia, nell'ambito di un contratto stipulato da una società assicurativa (la ERGO) ed una persona fisica avente ad oggetto lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa a vantaggio della ERGO, consistente nel procurare clienti proponendo loro i contratti di assicurazione offerti dalla ERGO.

Il contratto, denominato “contratto di intermediazione con un agente finanziario collegato”, prevedeva il diritto dell'agente ad un compenso costituito da una provvigione, pari ad una percentuale dell'importo assicurato o del premio. Il pagamento della provvigione veniva effettuato in via anticipata al momento della stipula del contratto di assicurazione, ferma l'estinzione del diritto alla provvigione in caso di mancato pagamento dei premi da parte del cliente nei primi mesi di durata del contrato o una riduzione proporzionale della provvigione laddove il mancato pagamento dei premi si fosse verificato dopo i primi tre mesi di esecuzione del contratto.

L'agente procurava alla preponente ERGO numerosi clienti, ricevendo conseguentemente le provvigioni in via anticipata, ma alcuni clienti, in un lasso di tempo compreso tra 3 e 6 mesi dalla stipulazione dei contratti, interrompevano il pagamento dei premi, a cui conseguiva l'estinzione dei contratti ipso iure in applicazione del disposto di cui all'art. 801 del codice civile slovacco. Alcuni clienti precisavano poi di aver interrotto i pagamenti essendo venuta meno la fiducia in un primo tempo accordata alla ERGO, stante il trattamento inadeguato dalla stessa ricevuto.

A seguito della risoluzione dei contratti assicurativi la preponente ERGO richiedeva all'agente la restituzione delle provvigioni anticipate, ma quest'ultimo si rifiutava di rimborsare l'importo richiesto. La ERGO adiva quindi il Tribunale distrettuale, dinanzi al quale l'agente giustificava il mancato rimborso sostenendo che l'estinzione dei contratti assicurativi era imputabile alla preponente.

Il Tribunale distrettuale riteneva quindi di sottoporre alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali tese a stabilire se l'art. 662 del codice di commercio slovacco, nel quale è stato trasposto l'art. 11 della Direttiva 86/653, osti alle clausole contrattuali che prevedano che il mancato pagamento dei premi del contratto assicurativo stipulato tra preponente e terzo determini, a seconda dei casi, l'estinzione del diritto alla provvigione (per mancati pagamenti intervenuti nei primi 3 mesi) o la riduzione proporzionale della provvigione in funzione della durata dell'esecuzione del contratto. In particolare il giudice del rinvio riteneva opportuno chiarire la nozione di “imputabilità al preponente” di cui all'art. 11, paragrafo 1, secondo trattino della Direttiva, anche in funzione del regime applicabile all'estinzione dei contrati assicurativi di cui all'art. 801, paragrafo 2, del codice civile slovacco: la causa di estinzione del contratto discenderebbe infatti dall'omesso pagamento dei premi che, pur costituendo un inadempimento dell'assicurato, potrebbe essere motivato da altre circostanze che lo abbiamo indotto ad agire in questo modo.

Le questioni

Il Tribunale slovacco di Dunajska Streda ha dunque sottoposto alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali incentrate sul significato da attribuire all'art. 11, paragrafo 1, della Direttiva, da leggersi in connessione con i paragrafi 2 e 3.

L'art. 11 della direttiva dispone che:

  1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:
  • sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e
  • la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
  • Le provvigioni già riscosse dall'agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
  • Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell'agente commerciale.

Le questioni pregiudiziali, il cui tenore era giustificato anche dalle disposizioni di diritto slovacco in materia, attenevano quindi:

  • All'ampiezza del concetto di mancata esecuzione, ed in particolare se lo stesso potesse comprendere anche l'inesecuzione parziale del contratto;
  • In caso di risposta affermativa al primo quesito, alla compatibilità con l'art. 11 paragrafo 2 di una clausola contrattuale che preveda la restituzione proporzionale della provvigione in caso di mancata esecuzione del contratto nella portata prevista;
  • Al significato da attribuire alle “circostanze imputabili al preponente” di cui all'art. 11 paragrafo 1, ed in particolare se il relativo accertamento comporti la valutazione esclusivamente delle circostanze giuridiche che hanno condotto all'estinzione del contratto (ad esempio laddove ciò dipenda dall'inadempimento del terzo) o se si debba valutare altresì se le predette circostanze giuridiche siano state o meno la conseguenza delle condotte del preponente nei rapporti giuridici con il terzo.
Le soluzioni giuridiche

La prima questione sollevata, la cui soluzione è apparentemente ovvia in termini di accoglimento di un'interpretazione estensiva che ricomprenda anche la mancata esecuzione parziale, in forza del tenore letterale dell'art. 11, paragrafo 1, della Direttiva, assume rilevanza in funzione delle versioni linguistiche ceca, lettone e slovacca nelle quali non sono contenuti termini suscettibili di essere tradotti con la locuzione “nella misura in cui” presente invece nelle altre versioni linguistiche, inclusa quella italiana.

Soccorre quindi una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in virtù del principio secondo il quale le disposizioni dell'Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, stabilisce che laddove sussistano difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione in questione va interpretata alla luce dell'economia generale e delle finalità della normativa di cui costituisce un elemento (CGUE, 1 marzo 2016, in causa c-443/14 e 444-14).

L'art. 11, paragrafo 1, primo trattino va quindi interpretato alla luce dell'economia generale e della finalità della Direttiva 86/653.

Per quanto attiene all'economia generale, dal combinato disposto degli artt. 7, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, si evince che sebbene l'agente abbia diritto alla provvigione per le operazioni concluse con i clienti procurati, tale diritto si concretizza quando le operazioni siano state eseguite o avrebbero dovuto esserlo. Se ne deduce che l'acquisizione della provvigione sussiste in proporzione all'esecuzione che, nell'ipotesi di contratti di durata quali quelli di assicurazione oggetto della fattispecie, è ripartita su di un periodo di tempo. Pertanto, così come la provvigione è acquisita proporzionalmente all'esecuzione delle operazioni, se ne può dedurre che il relativo diritto si estingue nella misura in cui tali operazioni non siano state eseguite. L'art. 11 primo trattino appare quindi da interpretarsi nel senso di includere anche le ipotesi di mancata esecuzione parziale del contratto stipulato tra terzo e preponente. Alla medesima conclusione si giunge altresì considerando le finalità della Direttiva, costituite dalla protezione dell'agente nei rapporti con il preponente e dal reciproco obbligo delle parti di agire con lealtà e buona fede (ex artt. 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva). L'art. 10 paragrafo 1, inoltre, consente di ritenere che il legislatore abbia inteso subordinare l'acquisto della provvigione all'esecuzione del contratto anziché alla sua stipulazione. Pertanto ritenere che l'art.11, paragrafo 1, riguardi le sole ipotesi di totale mancata esecuzione del contratto contrasterebbe con le finalità della direttiva. L'art. 11, paragrafo 1, primo trattino va dunque interpretato, nonostante le differenze linguistiche riscontrate nella versione slovacca della direttiva, nel senso che riguardi i casi di totale e parziale mancata esecuzione del contrato tra il preponente e il terzo.

Nella risposta al secondo quesito posto alla Corte di Giustizia vengono precisati alcuni fondamentali aspetti del diritto alla restituzione della provvigione anticipata, laddove il contratto concluso con il terzo risulti parzialmente ineseguito, e più precisamente:

  • che l'agente può esser tenuto a rimborsare le provvigioni anticipate nella misura in cui il contratto stipulato tra preponente e terzo non sia stato eseguito;
  • che l'obbligo di rimborso deve risultare proporzionato in maniera rigorosa alla portata della mancata esecuzione del contratto, per evitare di incorrere nel divieto di deroga a detrimento dell'agente di cui all'art. 11, paragrafo 3;
  • che l'estinzione, totale o parziale, del diritto alla provvigione con il conseguente obbligo di rimborso di quanto in ipotesi anticipato è comunque condizionato al fatto che la mancata esecuzione non sia dovuta a “circostanze imputabili al preponente” (seconda condizione di cui all'art. 11, paragrafo 1).

La Corte ha dunque concluso affermando che l'art. 11, paragrafi 2 e 3 della Direttiva va interpretato nel senso che una clausola di un contratto di agenzia in base alla quale l'agente sia tenuto a rimborsare una quota proporzionale della provvigione anticipata, laddove il contrato tra preponente e terzo risulti parzialmente ineseguito, non può ritenersi una deroga a detrimento dell'agente, come tale vietata in applicazione del paragrafo 3, qualora la quota di provvigione da rimborsare sia proporzionata alla mancata esecuzione del contratto ed altresì a condizione che la stessa mancata esecuzione non dipenda da circostanze imputabili al preponente.

Ed è proprio il concetto di “circostanze imputabili al preponente” oggetto della terza questione, che rappresenta il punto più interessante della pronuncia, con possibilità di estensioni interpretative al diverso concetto di “circostanze attribuibili al preponente” di cui all'art. 18 della Direttiva in tema di indennità di fine rapporto.

La terza questione attiene all'ambito di operatività del concetto di “circostanze imputabili al preponente”, che escludono il rimborso della provvigione laddove risulti che dalle stesse dipenda la mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo. Ci si domanda in particolare se le stesse debbano essere intese in senso restrittivo, come riferentesi alle sole cause giuridiche che hanno direttamente determinato l'estinzione del contratto tra preponente e terzo, o piuttosto in senso estensivo ricomprendendo tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente dalle quali possa essere originata la mancata esecuzione del contratto.

Anche in questo caso la Corte, stante l'assenza nella Direttiva di una precisa nozione delle “circostanze imputabili al preponente” così come di uniformità nelle diverse versioni linguistiche, ha ritenuto di applicare il principio generale interpretativo già utilizzato nella prima questione relativo alla necessaria interpretazione seguendo le finalità della Direttiva. Essendo tali finalità costituite in prevalenza dalla protezione dell'agente e dalla lealtà e buona fede nei rapporti tra le parti, la Corte ha correttamente ritenuto che una definizione restrittiva della nozione di “circostanze imputabili al preponente”, riferita alle sole cause giuridiche che hanno direttamente determinato l'estinzione del contratto, prescindendo dalle condizioni di fatto e di diritto che spieghino il suo verificarsi, risulterebbe in contrasto con le stesse. Difatti, ciò non consentirebbe di verificare se il preponente sia effettivamente all'origine dell'estinzione del contratto, con la conseguente imputabilità allo stesso della sua mancata esecuzione.

La Corte ha quindi correttamente ritenuto che la nozione di “circostanze imputabili a preponente” di cui all'art. 11, paragrafo 1, primo trattino della Direttiva debba riguardare non soltanto le cause giuridiche che hanno direttamente determinato l'estinzione del contratto tra preponente e terzo, ma anche i motivi all'origine di detta estinzione, da valutarsi da parte del giudice nazionale sulla base di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti per stabilire se la mancata esecuzione del contratto sia o meno imputabile al preponente.

Osservazioni

L'aspetto più rilevante della pronuncia in commento attiene senza dubbio alla risposta fornita dalla Corte alla terza questione pregiudiziale, relativa al senso da attribuire alla nozione di “circostanze imputabili al preponente” che, laddove accertate, consentono di escludere il dritto al rimborso della provvigione anticipata all'agente in caso di mancata esecuzione totale o parziale del contratto concluso tra preponente e terzo.

Ipotesi quest'ultima che si realizza di norma nei contratti di durata (ad esempio in campo assicurativo – come nella fattispecie esaminata - o nell'ambito di operatività dei promotori finanziari o degli agenti in attività finanziaria) nei quali il preponente, pur anticipando all'agente la provvigione connessa alla regolare esecuzione del contratto concluso, fa salvo il diritto di richiedere il rimborso totale o parziale di quanto anticipato, in caso di prematura estinzione del contratto. È altresì frequente riscontrare nella prassi clausole di esonero di responsabilità del preponente, che tendono a restringere contrattualmente le ipotesi in cui l'estinzione del contratto tra preponente e terzo possa ritenersi imputabile al preponente. La pronuncia in commento conferma un'interpretazione estensiva del concetto di “circostanze imputabili al preponente”, trasposto dal legislatore italiano nell'art. 1748 c.c. con la locuzione “cause imputabili al preponente”, che tuttavia dovrà avere il medesimo ambito di operatività sopra delineato, con la conseguente nullità, o comunque inefficacia, di eventuali clausole di esonero da responsabilità che possano in ipotesi essere previste contrattualmente.

Ulteriore aspetto interessante della pronuncia, sempre con riferimento all'ampiezza della nozione di “circostanze imputabili al preponente” attiene all'utilizzo in via analogica del medesimo metro di valutazione anche per la nozione di “circostanze attribuibili al preponente” di cui all'art. 18 della direttiva in tema di indennità di fine rapporto. La predetta disposizione prevede infatti che l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 17 non sia dovuta:” b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;”.

L'ipotesi interpretativa è dunque quella di ritenere che, anche in questo caso, le “circostanze attribuibili al preponente” non siano da ritenersi limitate alle sole cause giuridiche che abbiano direttamente determinato l'estinzione del contratto di agenzia, quali ad esempio un comportamento che integri gli estremi del grave inadempimento o della giusta causa di recesso (in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 2119 c.c. come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione), ma piuttosto una nozione più ampia che implichi una diversa valutazione da parte del giudice, anche prescindendo da ipotesi di inadempimento in senso stretto, valorizzando per contro le motivazioni connesse all'interruzione della collaborazione, in base a tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti che possano in ipotesi aver determinato la cessazione del rapporto su iniziativa dell'agente, ma per “circostanze attribuibili al preponente”.

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