Il nuovo ispettorato del lavoro e la revisione del regime sanzionatorio
06 Ottobre 2015
*Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non è in alcun modo vincolante per la P.A. di appartenenza. Il D.Lgs. n. 149/2015, attuando i contenuti della delega di cui alla L. n. 183/2014, ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inail, svolgendo le attività ispettive già esercitate da tali organismi. A tal fine, ai funzionari ispettivi dei citati enti previdenziali sono attribuiti i poteri già assegnati agli ispettori del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L'Ispettorato è soggetto al controllo della Corte dei Conti ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, risultando dotato di autonomia organizzativa e contabile e posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro. La sede centrale è a Roma, con la previsione di un massimo di 80 sedi periferiche.
Un'apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e l'Ispettorato ha lo scopo di delineare gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo. Organi e relative attribuzioni
Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per 3 anni, rinnovabili per una sola volta: - il Direttore, nominato con apposito D.P.R., il quale ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da 4 dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche; - il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da 3 membri effettivi, scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche. Organizzazione e funzionamento
I criteri relativi all'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, nonché quelli relativi alla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale inerenti alla sua gestione, sono disciplinati con uno o più D.P.C.M. Tali decreti provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo. L'Ispettorato, inoltre, per specifiche attività connesse al controllo interno, si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009. La quantificazione della dotazione organica dell'Ispettorato, in misura comunque non superiore a 6357 unità (ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non), è demandata ai citati D.P.C.M., come anche la costituzione (presso la sede di Roma dell'Ispettorato e alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, la cui attività di vigilanza, nonché il coordinamento con l'Ispettorato nazionale, è assicurata mediante la definizione, da parte del direttore del medesimo Ispettorato, di linee di condotta, programmi ispettivi periodici, nonché affidamento (al citato Direttore) delle spese di funzionamento del predetto Comando. Gli stessi D.P.C.M. di organizzazione prevedono un contingente dell'Arma operante presso le sedi territoriali dell'Ispettorato, dipendente funzionalmente dal dirigente preposto alla sede e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando competente. I militari possiedono, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione. Ai decreti di organizzazione più volte richiamati è demandata anche la dislocazione dell'Ispettorato sul territorio. Dalla data indicata nei citati decreti cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle prefate direzioni. Da tale data è, inoltre, previsto il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato del personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali specificamente individuato. Il personale ispettivo degli enti previdenziali è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Con i citati decreti di organizzazione sono individuate specifiche forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi degli enti previdenziali, che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. È, inoltre, stato previsto l'obbligo per l'Ispettorato, in Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza. Sono stati, peraltro, abrogati gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 124/2004 e ss.mm.ii., in tema di coordinamento dell'attività ispettiva, mentre è stato sostituito l'art. 3, che prevede una Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presieduta dallo stesso o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente.
Il nuovo regime sanzionatorio
La novella legislativa coinvolge, altresì, l'apparato sanzionatorio previsto in tema di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro. Attuando la delega di cui all'art. 1, comma 6, lettera f), della L. n. 183/2014, che ha disposto la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale, è stato modificato l'importo delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, diminuendolo e diversificandolo in relazione a diversi periodi temporali di lavoro e abrogando, di conseguenza, l'incremento percentuale in passato previsto. Sono stati, inoltre, modificati gli importi delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi alla tenuta del libro unico del lavoro, anche qui diversificando l'importo della sanzione in relazione al numero dei lavoratori interessati e al periodo temporale della violazione, nonché in tema di mancata corresponsione degli assegni famigliari e mancata consegna del prospetto paga. Novità importanti riguardano, infine, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., essendo state disposte la rideterminazione degli importi previsti per l'ottenimento della revoca e la concessione di benefici di tipo premiale. Gli aspetti tecnici della novella saranno, peraltro, oggetto di specifico approfondimento, nell'attesa delle consuete indicazioni ministeriali.
In conclusione
Al di là degli iniziali intenti del Legislatore, appare chiaro come in sede di attuazione della delega si sia optato per una soluzione spuria, ossia quella di perseguire il coordinamento tra i vari servizi ispettivi, peraltro già previsto dal D.Lgs. n. 124/2004, dando vita ad una nuova realtà, sul modello delle Agenzie governative di cui al D.Lgs. n. 300/1999, a cui fanno capo tutte le funzioni ministeriali (non soltanto quelle ispettive), unitamente a buona parte del personale già in forza al Ministero del lavoro. La reale novità, quella che potrebbe portare benefici immediati, risiede nell'autonomia di bilancio, organizzativa e funzionale di cui si avvarrà la nuova struttura, lasciando, tuttavia, svuotato di compiti e funzioni il citato Dicastero e, forse, non attuando appieno l'originario disegno delegato. Ad ogni buon fine, è opportuno attendere i decreti ministeriali, che dovranno dettagliare la nuova organizzazione dell'ispezione del lavoro, prima di trarre definitive e affrettate conclusioni sulla buona riuscita della riforma, atteso che il problema maggiore sarà quello di realizzare, una volta per tutte, la tanta auspicata unificazione del corpo ispettivo e, di conseguenza, l'omogeneità del modus operandi. |