Visite periodiche di controllo

11 Novembre 2014

Si chiede se è corretta l'interpretazione dell'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 secondo la quale le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego sia da effettuarsi in orario di lavoro oppure se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita medica anche fuori dal normale orario di servizio.

Si chiede se è corretta l'interpretazione dell'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 secondo la quale le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego sia da effettuarsi in orario di lavoro oppure se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita medica anche fuori dal normale orario di servizio.

L'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, ma è di tutta evidenza che l'effettuazione di tale visita è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.

In quest'ultimo caso però, poiché le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per il lavoratore (art. 15, comma 2), i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperebilità dei lavoratori. Ove, per giustificate esigenze lavorative il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà essere considerato in servizio a tutti gli effetti e il tempo impiegato per effettuare la visita retribuito come ore di lavoro straordinario (Min. Lavoro, interpello 6 ottobre 2014, n. 18).

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