Fruizione ferie residue nel comparto scuola
07 Febbraio 2017
Il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire, e pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché occorre riferirsi a tale data per valutare l'esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate ma non godute. (Nella specie, rilevato che, fino alla data del 1° settembre 2013, al docente a tempo determinato che non abbia usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, continui ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute; la Corte ha precisato che, nel dettare per l'ambito scolastico una disciplina speciale in materia di ferie non godute pacificamente destinata a prevalere su quella vigente in generale per tutto il pubblico impiego, ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. n. 5/2012, il legislatore ha scelto di metterla direttamente in successione con la precedente disciplina contrattuale, annullando così ex post ogni spazio temporale di efficacia alla regola generale). |